lunedì 10 dicembre 2012

TEMPI PIU' BREVI PER IL DIVORZIO?


La legge 898 del '70 ha senz'altro rivoluzionato il modo di concepire il matrimonio, concedendo anche agli italiani, sempre un passo in ritardo rispetto al resto del mondo più “evoluto”, il sacrosanto diritto di liberarsi da un vincolo che in molti casi poteva e può trasformarsi in una vera e propria prigionia. Tante cose sono cambiate da allora e dagli anni immediatamente successivi, quando la fine del matrimonio era comunque vista con sospetto se non discredito dalla società e i divorziati additati per la strada. Oggi separati e divorziati (e single) sono un esercito e considerati, anche moralmente, alla stregua di tutti gli altri cittadini. Solo la Chiesa si mantiene saldamente ferma sulle proprie posizioni con le note limitazioni imposte ai “non più sposati dinnanzi alla legge”. E come ogni “innovazione” a cui poi ci si abitua e che diviene prassi, seppure, lo abbiamo detto, espressione ed esercizio di un fondamentale ed intangibile diritto, anche la disciplina che regolamenta l'iter divorzile necessita di una modifica per renderla più al passo coi tempi. Ci appaiono, infatti, come un’eternità di inutile purgatorio quei tre anni che devono trascorrere dalla separazione al definitivo scioglimento del vincolo e aneliamo, peraltro neanche particolarmente soddisfatti, all'approvazione del progetto di legge che stabilisce l'abbreviazione dei termini ad un anno per le coppie senza figli e a due per quelle con prole. Non soddisfatti perché ancora lontani dalle molte legislazioni straniere che prevedono una procedura assai più snella, soprattutto nei tempi, più immediati, che permette, nel giro di pochi giorni, di dire addio al soffocante legame e, se lo si desidera, di convolare a nuove nozze. Senz'altro opportuna l'attuale riduzione prevista, e' veramente auspicabile arrivare alla tempistica degli altri paesi? Oggi sposati, domani no e dopodomani ancora? Non verrebbe, forse, in questo modo snaturato il significato dell'istituto? Se fosse così rapido ed “indolore” liberarsi del coniuge, non si rischia che ad essere presa con leggerezza sia la stessa celebrazione dell'unione, forti del fatto che al primo segnale di stanchezza basti chiamare l'avvocato? O forse questo e' solo l'ennesimo segnale dell'ipocrita provincialismo italiano che  invece di aprire gli occhi sui mutamenti avvenuti all'interno della nostra società, cela le proprie paure dietro paraventi di inutili e perbenisti steccati temporali?

martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

lunedì 26 novembre 2012

IL GRATUITO PATROCINIO


Preziosissimo ma ancora poco conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio, si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale) richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro; reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente, tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso (lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario. 

giovedì 22 novembre 2012

NO, L'AVVOCATO FAI DA TE, NO!


No, non sono d’accordo con i siti per una “separazione fai da te”. Tante, troppe volte ho ricevuto coniugi in lacrime per gli errori fatti (e per i danni subiti) per aver scelto di procedere, per timore, leggerezza, presunzione, senza l’ausilio di un esperto, in una materia tanto delicata come questa. Danni, dopo, difficilmente ristorabili. L’iter che porta ad una separazione possibilmente serena ma che, in ogni caso, dal punto di vista giuridico deve essere impeccabile, è lungo e complesso e gli interessi (personali ed economici) in gioco sono talmente importanti che non posso essere lasciati all’imperizia dei singoli, con l’altissimo rischio che vengano compromessi, irrimediabilmente, diritti fondamentali. Il ricorso per la separazione (come quello per il divorzio, ma per questo, fortunatamente, l’assistenza dell’avvocato è necessaria), ossia l’atto che da avvio al procedimento, è un atto complesso, che necessita dell’operato di un professionista con specifiche competenze giuridiche, che conosce il diritto e il funzionamento della giustizia e ha i requisiti, le capacità e i mezzi per agire adeguatamente nelle questioni giuridiche. Con esso vanno regolamentati, fin nei minimi particolari, molteplici aspetti che riguardano interessi presenti e, soprattutto, futuri; cosa che chi “non è del mestiere” non può fare perché non ne ha le capacità. No, non può passare il messaggio che la separazione (dal punto di vista giuridico) è alla portata di tutti; troppo alti i rischi di commettere errori che poi si pagheranno per lungo, lunghissimo tempo. Piuttosto, vari, anche se ancora poco conosciuti, sono gli strumenti a disposizione di coloro che non possono affrontare i costi di un avvocato; tra questi, utilissimo, è quello del “gratuito patrocinio” (o “patrocinio a spese dello stato”), ossia la possibilità di avvalersi, in modo totalmente gratuito, purché in possesso di determinati requisiti reddituali, dell’operato di un legale esperto della materia.   

lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


martedì 13 novembre 2012

MEDIAZIONE, VERA INNOVAZIONE?

Argomento assai dibattuto negli ultimi mesi è quello dell'importanza della mediazione (familiare  e non) vista, sopratutto, come alternativa "pacifica" al Tribunale al quale si attribuisce, a dir il vero non senza qualche esagerazione, il ruolo di una feroce arena.
Innanzitutto è bene chiarire che la mediazione non è, per i procedimenti che in questa sede ci riguardano, e cioè la separazione e il divorzio, un'alternativa al Tribunale ma, al massimo, una fase preliminare alla quale, necessariamente, dovrà seguire quella innanzi al Giudice. I coniugi, infatti, appianate le eventuali iniziali divergenze (con l'ausilio o meno del mediatore), dovranno necessariamente adire l'Autorità Giudiziaria affinché venga sancita la fine della loro unione.
Peraltro, quello del mediare, e cioè di assistere le parti nella ricerca di un punto di incontro tra le rispettive pretese è insito nel lavoro dell’avvocato il quale, attraverso un, spesso, assai lungo e faticoso percorso, tenta, spesso riuscendoci, di superare gli iniziali, più o meno grossi, ostacoli, al “rito” consensuale.  Solo ove ciò non sia possibile si da inizio alla causa, che non deve essere vista come un capriccio degli operatori del diritto (o, ancora peggio, come irrinunciabile fonte di lauti guadagni per i venali avvocati) o delle parti ma come lo strumento, a volte inevitabile (e assai prezioso), per tutelare i diritti dei soggetti più deboli. Ecco che, quindi, sebbene sia “nuova” e non certo priva di utilità la figura del mediatore, certo non lo è la sua attività che, invece, viene da sempre svolta negli studi degli avvocati i quali, solo come ultima ratio, ricorrono alle aule dei Tribunali.   
Ed anche al Giudice è “imposto” il compito di mediare; la legge (art. 708 c.p.c. e art. 4 punto 7 L. 898/70), infatti, prevede, sia in sede di separazione che di divorzio, quale primo atto dell’iter processuale, l’obbligatorio tentativo di conciliazione (in questo caso per scongiurare, addirittura, lo scioglimento dell’unione), solo fallito il quale, si può procedere come da legge.  

martedì 21 febbraio 2012

Assistenza sanitaria

L'ultimo comma dell'art. 5 della L. 898/70 stabilisce che "il coniuge al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

Assegno a carico dell'eredità

L'art 9-bis della L. 898/70 prevede che "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro (assegno divorzile), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. 
L'assegno non spetta nel caso i (ex) coniugi abbiano precedentemente optato per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile a norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/70.  Le parti (coniuge titolare del diritto ed eredi) possono stabilire che la corresponsione dell'assegno (a carico dell'eredità) avvenga in un'unica soluzione (e, in questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese di ordine economico [v. comma 8, art. 5 L. 898/70]). Se lo stato di bisogno viene meno, il diritto de quo si estingue salvo l'eventuale ri-attribuzione in caso di nuova, sopraggiunta, necessità. Il diritto viene meno anche nel caso il titolare passi a nuove nozze.

lunedì 20 febbraio 2012

Trattamento di fine rapporto

L'art. 12-bis della L. 898/70 prevede che il coniuge "divorziato" non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale (pari al 40% dell' indennità totale spettante divisa per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".

Il diritto in capo all' (ex) coniuge sorge, quindi, se il coniuge obbligato ha maturato l'indennità al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Se, invece, la stessa è stata percepita precedentemente, durante il matrimonio o in costanza di separazione, si seguirà, se i coniugi in regime di comunione legale, la disciplina prevista per la separazione della comunione e andrà a far eventualmente parte (la parte inutilizzata dal percipiente) della "comunione de residuo". Se, invece, in regime di separazione dei beni, l'indennità reterà totalmente nella disponibilità del coniuge titolare andando ad aumentare il suo patrimonio, con la conseguenza che se ne terrà conto al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento (o divorzile).

giovedì 2 febbraio 2012

Azione di regresso verso il genitore inadempiente

L'obbligo di mantenere i figli (legittimi o naturali) sussiste in capo ad entrambi i genitori e decorre dal momento della nascita del figlio.
I genitori devono adempiervi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori).

Contratti di convivenza

Problema assai diffuso e in costante aumento vista la scelta sempre maggiore per tale tipo di unione a dispetto del più tradizionale matrimonio, è la regolamentazione delle convivenze "more uxorio" (ma anche di altro genere).


Al di là delle varie proposte di legge mai arrivate, fino ad oggi, ad alcuna effettiva realizzazione, tali unioni possono trovare una precisa e tutelata regolamentazione attraverso gli strumenti soliti del diritto e cioè i contratti.


Con la stipula di un "contratto di convivenza", pienamente valido ed avente efficacia di legge tra le parti, infatti, le stesse possono regolamentare il loro rapporto, soprattutto per quel che concerne gli aspetti patrimoniali e ottenere tutela qualora uno dei "contraenti" non ne rispetti le pattuizioni.


Con il contratto di convivenza le parti non solo fissano regole per la loro vita in comune (partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie, obblighi di assistenza, di mantenimento) ma possono anche disciplinare il periodo successivo, se e quando l'unione sarà terminata, stabilendo delle prestazioni, per un periodo di tempo più o meno determinato, a carico di uno e a favore dell'altro (proprio come avviene in sede di separazione e divorzio, quando a carico del coniuge economicamente più forte vi è l'obbligo di "aiutare" quello più debole) in virtù di quel vincolo di solidarietà che sta alla base di ogni rapporto affettivo.