lunedì 20 febbraio 2012

Trattamento di fine rapporto

L'art. 12-bis della L. 898/70 prevede che il coniuge "divorziato" non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale (pari al 40% dell' indennità totale spettante divisa per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".

Il diritto in capo all' (ex) coniuge sorge, quindi, se il coniuge obbligato ha maturato l'indennità al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Se, invece, la stessa è stata percepita precedentemente, durante il matrimonio o in costanza di separazione, si seguirà, se i coniugi in regime di comunione legale, la disciplina prevista per la separazione della comunione e andrà a far eventualmente parte (la parte inutilizzata dal percipiente) della "comunione de residuo". Se, invece, in regime di separazione dei beni, l'indennità reterà totalmente nella disponibilità del coniuge titolare andando ad aumentare il suo patrimonio, con la conseguenza che se ne terrà conto al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento (o divorzile).

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