mercoledì 16 gennaio 2013

ALIMENTI E MANTENIMENTO


La distinzione tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal punto di vista quantitativo: il primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece, mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono anche i presupposti: il diritto agli alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”, molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia, intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433 c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono anche le modalità di adempimento: nel caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato, la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece, la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente diritto.
Per entrambe le fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati determina la modifica, in aumento o in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti, come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza.