La distinzione tra
diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal
punto di vista quantitativo: il
primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari
dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece,
mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche
semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla
famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il
c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In
questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri
familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie
esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di
uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono
anche i presupposti: il diritto agli
alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella
condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni
principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al
mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi
autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le
proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato
durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”,
molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il
mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia,
intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433
c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli
ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il
secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa
quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono
anche le modalità di adempimento: nel
caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato,
la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o
l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere
ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso
l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di
altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza
di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece,
la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di
mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità
periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della
proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente
diritto.
Per entrambe le
fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati
determina la modifica, in aumento o
in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti,
come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi
ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla
quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere
morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza.