giovedì 17 ottobre 2013

LA RICONCILIAZIONE


Accade, talvolta, che i coniugi, dopo aver  intrapreso l’iter giudiziario per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato (sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione intervenuta prima della pronuncia di separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154 c.c., “abbandonare la domanda di separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento giudiziale, questa potrà manifestarsi in modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata armonia familiare oppure in modo tacito, con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione (sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03, n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale, domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione) col solo limite, in ossequio al principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio. 

lunedì 11 febbraio 2013

IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ (del figlio concepito durante il matrimonio)

Si ritiene avvenuto durante il matrimonio il concepimento del figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non oltre 300 dal suo scioglimento (art. 231 c.c.), con conseguente, automatica, attribuzione della paternità al marito. E’, ovviamente, possibile che, pur sussistendo tali condizioni, il coniuge non sia il padre biologico del nascituro. Il presunto padre (ma legittimati sono anche la madre o lo stesso figlio, purché maggiorenne) potrà, allora, rivolgersi al tribunale per ottenere il disconoscimento di paternità.
Tre sono i presupposti tassativamente previsti dal nostro codice civile (art. 235) perché si possa ricorrere alla relativa azione:
1) nel caso in cui i coniugi non abbiano “coabitato” (da intendersi non tanto e non solo come mancata convivenza ma, soprattutto, come assenza di rapporti sessuali) nell’arco di tempo sopra indicato;
2) se durante il suddetto periodo il coniuge era affetto da impotenza (coeundi o anche solo generandi);
3) qualora la moglie abbia commesso adulterio nel periodo specificato o abbia tenuto celata la gravidanza al marito e la stessa nascita del figlio; in tali casi, il coniuge potrà dimostrare attraverso test scientifici che il figlio presenta caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno incompatibili con le sue.
In realtà, dopo un’importante pronuncia della Corte Cost. del 2006, la prova del test genetico o del gruppo sanguigno non è più subordinata all’accertamento dell’esistenza di uno delle indicate circostanze, e potrà, quindi, essere utilizzato a prescindere dalla loro prova. Rimane tuttavia salvo il diritto della parte a carico del quale si richiede il test, di potervisi sottrarre, ma il rifiuto potrà essere liberamente valutato dal Giudice secondo il principio generale ex art. 116 c.p.c., “Il Giudice può desumere argomenti di prova …..dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in  generale, dal contegno delle parti nel processo”.   
L’azione si propone con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza del convenuto. I termini di decadenza sono, per la madre, 6 mesi dalla nascita del bambino; per il padre, un anno dalla nascita oppure dalla conoscenza della stessa o, se temporaneamente domiciliato in luogo diverso, dal ritorno nel luogo di nascita del bambino o nel luogo di residenza familiare, o, ancora, dall’effettiva conoscenza dell’esistenza di uno dei fatti di cui sopra. Per il figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età oppure dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
La sentenza che accoglie il disconoscimento ha effetto retroattivo quindi produce i suoi effetti a partire dalla data di nascita del bambino e viene annotata a margine del relativo atto; il figlio acquisisce lo status di figlio naturale riconosciuto dalla madre, e potrà, nel caso, essere riconosciuto dal padre naturale. Di conseguenza perde il cognome del padre e acquista quello della madre; Si può, però, in taluni casi, chiedere di conservare il cognome originario. La sentenza produce effetti anche nei confronti del coniuge e dei discendenti che perdono anch’essi l’uso del cognome del marito-padre disconosciuto e ogni diritto successorio.

mercoledì 16 gennaio 2013

ALIMENTI E MANTENIMENTO


La distinzione tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal punto di vista quantitativo: il primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece, mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono anche i presupposti: il diritto agli alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”, molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia, intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433 c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono anche le modalità di adempimento: nel caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato, la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece, la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente diritto.
Per entrambe le fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati determina la modifica, in aumento o in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti, come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza.