lunedì 10 dicembre 2012

TEMPI PIU' BREVI PER IL DIVORZIO?


La legge 898 del '70 ha senz'altro rivoluzionato il modo di concepire il matrimonio, concedendo anche agli italiani, sempre un passo in ritardo rispetto al resto del mondo più “evoluto”, il sacrosanto diritto di liberarsi da un vincolo che in molti casi poteva e può trasformarsi in una vera e propria prigionia. Tante cose sono cambiate da allora e dagli anni immediatamente successivi, quando la fine del matrimonio era comunque vista con sospetto se non discredito dalla società e i divorziati additati per la strada. Oggi separati e divorziati (e single) sono un esercito e considerati, anche moralmente, alla stregua di tutti gli altri cittadini. Solo la Chiesa si mantiene saldamente ferma sulle proprie posizioni con le note limitazioni imposte ai “non più sposati dinnanzi alla legge”. E come ogni “innovazione” a cui poi ci si abitua e che diviene prassi, seppure, lo abbiamo detto, espressione ed esercizio di un fondamentale ed intangibile diritto, anche la disciplina che regolamenta l'iter divorzile necessita di una modifica per renderla più al passo coi tempi. Ci appaiono, infatti, come un’eternità di inutile purgatorio quei tre anni che devono trascorrere dalla separazione al definitivo scioglimento del vincolo e aneliamo, peraltro neanche particolarmente soddisfatti, all'approvazione del progetto di legge che stabilisce l'abbreviazione dei termini ad un anno per le coppie senza figli e a due per quelle con prole. Non soddisfatti perché ancora lontani dalle molte legislazioni straniere che prevedono una procedura assai più snella, soprattutto nei tempi, più immediati, che permette, nel giro di pochi giorni, di dire addio al soffocante legame e, se lo si desidera, di convolare a nuove nozze. Senz'altro opportuna l'attuale riduzione prevista, e' veramente auspicabile arrivare alla tempistica degli altri paesi? Oggi sposati, domani no e dopodomani ancora? Non verrebbe, forse, in questo modo snaturato il significato dell'istituto? Se fosse così rapido ed “indolore” liberarsi del coniuge, non si rischia che ad essere presa con leggerezza sia la stessa celebrazione dell'unione, forti del fatto che al primo segnale di stanchezza basti chiamare l'avvocato? O forse questo e' solo l'ennesimo segnale dell'ipocrita provincialismo italiano che  invece di aprire gli occhi sui mutamenti avvenuti all'interno della nostra società, cela le proprie paure dietro paraventi di inutili e perbenisti steccati temporali?

martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.