martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

Nessun commento:

Posta un commento