La
L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il
principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato
altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi
a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare,
per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e
divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art
709 ter c.p.c. stabilisce, infatti,
che in presenza di gravi
inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori
a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità
dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo
risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione
di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In
questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia
di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici
ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli
che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un
rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il
legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio
operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che,
impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono,
di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei
ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi,
contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza,
l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.
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