giovedì 11 febbraio 2010

Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

Normativa di riferimento:
Art. 31 L. 218/1995: 1) la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2) La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 L. 218/1995 : In materia di nullità e annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Art. 3 Reg. CEE n° 2201/2003: Competenza generale: 1) Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi
risiede ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di
uno dei coniugi, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per un anno immediatamente prima della
domanda, o
— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per sei mesi immediatamente prima della
domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,
nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio
«domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno
Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile»
cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici
del Regno Unito e dell'Irlanda.

lunedì 8 febbraio 2010

AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE

Qualora l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il Giudice può disporne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, purché di tale decisione ne dia adeguata motivazione nel relativo provvedimento.
E proprio perché, dopo le modifiche introdotte dalla L. 54/2006, l'affidamento esclusivo rappresenta, ormai, un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, il legislatore, oltre a pretendere che di tale decisione ne venga data esauriente motivazione, prevede che, nel caso di domanda manifestatamente infondata, il Giudice valuti il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare. Si vuole, in questo modo, scoraggiare comportamenti dettati, più che da un reale interesse di tutela del minore, da sentimenti di astio e ripicca nei confronti dell'altro genitore (ed ex coniuge), il cui reale ed unico intento è quello di screditarne il ruolo genitoriale.


Art. 155-bis Cod. Civ.
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155. Se la domanda risulta manifestatamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile (Responsabilità aggravata).

venerdì 5 febbraio 2010

I FIGLI

Art. 155 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscrittti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Ndr.: L'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n° 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), stabilisce il principio della bigenitorialità nell'affidamento del minore a seguito di separazione personale di coniugi, capovolgendo, così, il precedente orientamento dell'affidamento esclusivo.
L'Affido condiviso, prima un eccezione, costituisce ora la regola nel nostro ordinamento, riconoscendo in capo al minore un vero e proprio diritto alla continuità dei rapporti con entrambi i genitori (nonché con i nonni e i parenti più stretti) oltre, naturalmente, al diritto di ricevere dagli stessi la necessaria assistenza, sia morale che materiale.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Art. 150 c.c. Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 c.c Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi , fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio