lunedì 8 febbraio 2010

AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE

Qualora l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il Giudice può disporne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, purché di tale decisione ne dia adeguata motivazione nel relativo provvedimento.
E proprio perché, dopo le modifiche introdotte dalla L. 54/2006, l'affidamento esclusivo rappresenta, ormai, un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, il legislatore, oltre a pretendere che di tale decisione ne venga data esauriente motivazione, prevede che, nel caso di domanda manifestatamente infondata, il Giudice valuti il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare. Si vuole, in questo modo, scoraggiare comportamenti dettati, più che da un reale interesse di tutela del minore, da sentimenti di astio e ripicca nei confronti dell'altro genitore (ed ex coniuge), il cui reale ed unico intento è quello di screditarne il ruolo genitoriale.


Art. 155-bis Cod. Civ.
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155. Se la domanda risulta manifestatamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile (Responsabilità aggravata).

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