venerdì 3 dicembre 2010

La Legittimazione del figlio naturale

Art. 280 c.c.
Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

giovedì 2 dicembre 2010

Esercizio della potesta riguardo ai figli naturali

La potestà genitoriale sui figli naturali, cioè sui figli nati al di fuori del matrimonio, è disciplinata dall'art. 317 bis c.c. che stabilisce: "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.....Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potesta ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore".

Potestà genitoriale

L'art. 316 del Codice Civile disciplina la potestà genitoriale, consistente nel potere-dovere dei genitori di curare gli interessi personali e patrimoniali dei figli minorenni non emancipati.
l'Art. 316 cosi recita: "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il Giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio".