giovedì 6 novembre 2014

L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE


E’ cosa, ormai, nota che se un coniuge si allontana, o meglio, lascia, volontariamente, la residenza familiare per non farvi più ritorno, commette quello che viene comunemente definito “abbandono del tetto coniugale”, con il rischio di vedersi addebitare la separazione (art 151, 2 comma c.c.), sulla base della violazione di uno tra quei fondamentali doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143, 2 comma, c.c. (Diritti e doveri dei coniugi): “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Ma non solo…le conseguenze del “vile gesto” potrebbero estendersi anche al campo penale; infatti l’art. 570, nella sezione dedicata ai delitti contro l’assistenza familiare, prevede, per il “fuggitivo”, una punizione fino ad un anno di reclusione e una sanzione anche oltre i mille euro.
Non c’è che dire, ripercussioni non di poco conto che denotano quanto stia, giustamente, a cuore, al legislatore, quell’assistenza e collaborazione che caratterizza il rapporto di coniugio e che si esplica, inevitabilmente, con la convivenza.

Ma allora perché, nella pratica, il coniuge che fa le valigie quasi mai incorre in tali spiacevoli conseguenze? Perché, per costante orientamento, la giurisprudenza ritiene che, assai raramente, l’allontanamento dalla casa matrimoniale rappresenti l’origine della crisi coniugale, bensì soltanto “il capitolo” finale; per i giudici, insomma, “l’insanabile rottura” e quindi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, quasi sempre, già in essere e, quindi, la dipartita del coniuge solo la sua naturale conseguenza, non costituente, pertanto, condotta contraria ai doveri matrimoniali.

ANCHE IL CONVIVENTE MORE UXORIO HA DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA “RESIDENZA FAMILIARE”


Non solo al coniuge ma anche al convivente more uxorio, dopo la cessazione, per qualunque motivo, della relazione affettiva, è riconosciuto un diritto (seppure temporaneo) a rimanere nella “casa familiare”, almeno fino al reperimento di un’altra, idonea, soluzione abitativa. E questo perché il convivente non può essere considerato alla stregua di un mero ospite che, in quanto tale, può anche essere “invitato” a lasciare l’abitazione a totale discrezione del proprietario, bensì titolare di un diritto di detenzione che lo legittima ad agire, contro chi lo spogli, violentemente od occultamente, del proprio diritto, con l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
Principio, questo, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (Sent. n° 7124/2013).
E parimenti illegittimo è stato ritenuto (Cass. Sent. n° 19423/2014) il comportamento dell’erede che, subito dopo l’apertura della successione, si sia introdotto nell’appartamento ricevuto, impedendo l’accesso alla convivente del de cuius.
In conclusione, quindi, il convivente, proprietario dell’immobile (o il suo erede), non può “ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo proprietario che intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione”.

L’azione possessoria, che deve esercitarsi entro l’anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta, mira, quindi, a reimmettere il titolare del diritto nella stessa situazione di fatto esistente al momento della sottrazione, assicurandogli l’esercizio del medesimo potere di fatto sul bene detenuto.

PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO CONTA IL REDDITO REALE



Una recente sentenza (Trib. di Caltanissetta, Sent. 25/07/14) ha confermato l’ormai costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nello stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, deve prendere in considerazione NON solo il reddito “ufficiale” del genitore obbligato, quello risultante dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio, MA anche (e soprattutto) quello “effettivo”, deducibile dallo stile di vita condotto dalla famiglia. A rilevare maggiormente ai fini della suddetta quantificazione è, quindi, il tenore di vita a cui il nucleo familiare era abituato prima del suo disgregarsi (e mantenuto, poi, dall’obbligato) soprattutto se del tutto incompatibile con quanto dichiarato all’erario. Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n° 13592/06), infatti, “le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono… (al di fuori dell’ambito puramente tributario) valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, sicché detto giudice può, nella sua valutazione discrezionale, fondare il proprio convincimento anche su ulteriori risultanze probatorie”. Ne consegue che “alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, giacché il giudice dispone, nella materia, di un ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia medesima; ciò consente, dunque, al giudice stesso di ancorare le proprie determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante e attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. 3905/11)”. Ecco, quindi, che pur in presenza di un reddito anche molto basso, se si dimostra che il “resistente” affronta spese (per mutui e finanziamenti, autoveicoli, oggetti costosi, viaggi, attività sportive) che in alcun modo potrebbero sostenersi con le entrate dichiarate, l’assegno di mantenimento (per i figli e/o per la moglie) andrà calcolato (o adeguato) sulla base delle nuove evidenze probatorie.

lunedì 8 settembre 2014

...... MA E' SEMPRE TUTTA COLPA DELLA SUOCERA?

Gran parlare ha fatto, nei giorni scorsi, la lettera aperta, pubblicata da un diffuso quotidiano, scritta da un'illustre e inferocita suocera al celebre e bellissimo genero, reo di aver tradito e abbandonato la di lei devota ed indifesa "bambina". L'ira della vendicativa nonna si è scagliata, senza alcuna pietà  (ne' discrezione) contro l'ingrato e fedifrago marito, rendendo pubblico e oggetto di voyeurismo quello che dovrebbe rimanere, per sua natura, privato e riservato. Senza voler, però, entrare nel merito della vicenda ne' soffermarsi sull'opportunità  del plateale gesto, valutazioni che non ci competono ne' ci interessa fare, dall'episodio prendiamo, invece, spunto per riflettere sul ruolo che, spesso, la famiglia di origine ha nella crisi matrimoniale di una coppia e, perfino, nella gestione della fase successiva, quella conclusiva dell'unione. Da numerosi studi e' emerso che la principale causa di separazione e di divorzio risiede nell'intrusione dei genitori, in particolare delle mamme, nella vita matrimoniale degli sposi. E infatti, il ruolo delle suocere e', spesso, così invasivo e condizionante da rendere assai difficile, se non impossibile, la prosecuzione del sereno menage familiare. Ma se suocere di tal natura sono senz'altro da scongiurare, e', forse, troppo comodo e facile attribuire loro ogni responsabilità  quando, invece, sono i figli a doversi assumere le proprie per la loro incapacità  a recidere il cordone ombelicale ancora così saldo e ingombrante anche se, spesso, alla soglia dei quaranta. Sono proprio loro, infatti, i figli, a meritare maggior biasimo perchè, seppure ormai "grandi e vaccinati", non sono ancora in grado di ragionare da adulti, prendendo, in totale autonomia, le decisioni di volta in volta più opportune per la propria famiglia ma che, invece di porre, ove necessario, dei paletti all'ingerenza altrui, la permettono se non favoriscono, anche a scapito dell'armonia di coppia. Figli che ancora fanno riferimento a mamma e papà  (invece che al coniuge) per la gestione della casa e l'educazione dei figli, perfino per la scelta della residenza familiare e del luogo per le vacanze. Sia chiaro, il ruolo dei nonni costituisce fondamentale e insostituibile presenza affettiva ed istruttiva nella vita dei ragazzi, che attingendo dal loro prezioso bagaglio di vita e di esperienza non possono che arricchirsi. Ma altra cosa e' la scelta dell'"impostazione" che alla nuova famiglia si decide di dare, che non può, per poter funzionare, essere delegata o suggerita da altri ma necessariamente presa, insieme, solo ed esclusivamente, dai protagonisti. E anche nel caso di irreparabile frattura, starà  a loro soli decidere cosa e' meglio, soprattutto per la prole, lasciando da parte, seppur con difficoltà, rabbia e rancore, spesso, invece, alimentati da parenti invadenti ed interessati. Solo quando i giovani coniugi avranno acquisito la capacità  di compiere scelte in totale libertà  e la piena consapevolezza di poter contare l'uno sull'altro, aumenteranno le probabilità  di riuscita dell'unione; e, anche ove ciò non fosse possibile, l'indipendenza e la maturità  conquistate li aiuteranno a compiere scelte più obiettive e forse, più giuste e meno dolorose, nella definizione del conflitto.

Avv. Francesco Caracciolo

giovedì 6 marzo 2014

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE: QUAL E’ LA DIFFERENZA?


Si fa spesso confusione, specialmente tra i non “addetti ai lavori” tra assegno di mantenimento (o di separazione) e assegno divorziale, ritenendo la distinzione puramente terminologica e “temporale” ma poco sostanziale.
Al contrario, la differenza è insita nella loro stessa natura e finalità: di tipo solidaristica, il primo, assistenzialistica, il secondo.
Se, infatti, medesimi sono i presupposti principali per la loro assegnazione, l’inferiorità economico-patrimoniale di un coniuge rispetto all’altro e la necessità, per il “più debole”, di vedersi garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza o di matrimonio, profondamente diversi sono, invece, le ragioni di diritto e i criteri che ne giustificano l’attribuzione.
L’assegno di mantenimento, infatti, trova la sua ragione nell’esistenza stessa del vincolo matrimoniale (che, come noto, continua a sussistere anche durante la separazione), basandosi su quei doveri e diritti, morali e giuridici, da esso nascenti, come indicati dall’art. 143 c.c.: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco…. all’assistenza morale e materiale…”.
L’assegno divorziale richiede, invece, che il vincolo matrimoniale sia venuto meno e trova il suo fondamento nell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio (L. 1/12/1970 n° 898) che così recita: “… il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi ….anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Da quanto detto se ne deduce la totale autonomia dell’uno nei confronti dell’altro; indipendenza che si manifesta, in primis, con l’automatica estinzione dell’assegno di mantenimento (di separazione) con la pronuncia di divorzio e con la sua ininfluenza nella valutazione che il Giudice divorzile fa circa l’opportunità di attribuire quello di sua competenza; per meglio dire, il Giudice del divorzio, nel decidere, non è per nulla vincolato dal preesistente assegno di mantenimento, ma decide indipendentemente e liberamente, solo sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti e dell’esame dello stato di fatto esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Così come, allo stesso modo, la rinuncia all’assegno di mantenimento operata in sede di separazione non  preclude la richiesta e l’assegnazione di quello divorziale.
E qualora gli accordi di separazione prevedano l’esclusione del futuro assegno divorziale, questi saranno nulli in quanto aventi ad oggetto un diritto allo stato indisponibile.
Differente è anche la regolamentazione della loro decorrenza; quello di mantenimento, infatti, purché non diversamente stabilito dalle parti o dal Giudice, decorre dalla domanda; quello divorziale, dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (sempre salvo che il Giudice non disponga diversamente).
Per entrambi, infine, si ritiene, viga il principio della sospensione del diritto qualora e per il tempo in cui il titolare instauri con altra persona una convivenza avente carattere di stabilità e continuità; tipologia di convivenza more uxorio che comprende, secondo oramai un sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale e dottrinale, anche quelle omosessuali, purché aventi le medesime caratteristiche di stabilità e durata.