La madre dei ragazzi,
infatti, dopo la separazione dal marito, non solo non si era preoccupata di far
loro coltivare, anche intensificandoli, i rapporti con il padre ma, al
contrario, aveva posto in essere una condotta gravemente ostile nei suoi
confronti al punto da metterne costantemente in discussione l’autorità e il
ruolo di genitore.
E proprio questo
comportamento gravemente lesivo dei diritti del padre (e dei figli), volto a
comprimere il loro rapporto e la loro frequentazione, è stato ritenuto dal
Tribunale motivo per decretare l’inidoneità della donna a svolgere
costruttivamente la propria responsabilità genitoriale e, pertanto, per
toglierle l’affidamento (condiviso) e il collocamento dei bambini.
Anche l’ostilità
manifestata dai minori nei confronti del padre (che ne ha giustificato un
iniziale periodo di collocamento, prima del definitivo trasferimento presso l’abitazione
paterna, in un centro di accoglienza dei servizi sociali) è stata ritenuta dai
giudici “indotta” dalla madre, quale naturale risultato del suo comportamento
delegittimante della figura paterna.
La donna potrà vedere i
figli, periodicamente, solo alla presenza degli assistenti sociali.