giovedì 17 ottobre 2013

LA RICONCILIAZIONE


Accade, talvolta, che i coniugi, dopo aver  intrapreso l’iter giudiziario per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato (sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione intervenuta prima della pronuncia di separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154 c.c., “abbandonare la domanda di separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento giudiziale, questa potrà manifestarsi in modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata armonia familiare oppure in modo tacito, con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione (sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03, n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale, domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione) col solo limite, in ossequio al principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio.