L'ultimo comma dell'art. 5 della L. 898/70 stabilisce che "il coniuge al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".
martedì 21 febbraio 2012
Assegno a carico dell'eredità
L'art 9-bis della L. 898/70 prevede che "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro (assegno divorzile), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità.
L'assegno non spetta nel caso i (ex) coniugi abbiano precedentemente optato per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile a norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/70. Le parti (coniuge titolare del diritto ed eredi) possono stabilire che la corresponsione dell'assegno (a carico dell'eredità) avvenga in un'unica soluzione (e, in questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese di ordine economico [v. comma 8, art. 5 L. 898/70]). Se lo stato di bisogno viene meno, il diritto de quo si estingue salvo l'eventuale ri-attribuzione in caso di nuova, sopraggiunta, necessità. Il diritto viene meno anche nel caso il titolare passi a nuove nozze.
lunedì 20 febbraio 2012
Trattamento di fine rapporto
L'art. 12-bis della L. 898/70 prevede che il coniuge "divorziato" non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale (pari al 40% dell' indennità totale spettante divisa per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".
Il diritto in capo all' (ex) coniuge sorge, quindi, se il coniuge obbligato ha maturato l'indennità al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.
Se, invece, la stessa è stata percepita precedentemente, durante il matrimonio o in costanza di separazione, si seguirà, se i coniugi in regime di comunione legale, la disciplina prevista per la separazione della comunione e andrà a far eventualmente parte (la parte inutilizzata dal percipiente) della "comunione de residuo". Se, invece, in regime di separazione dei beni, l'indennità reterà totalmente nella disponibilità del coniuge titolare andando ad aumentare il suo patrimonio, con la conseguenza che se ne terrà conto al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento (o divorzile).
giovedì 2 febbraio 2012
Azione di regresso verso il genitore inadempiente
L'obbligo di mantenere i figli (legittimi o naturali) sussiste in capo ad entrambi i genitori e decorre dal momento della nascita del figlio.
I genitori devono adempiervi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori).
I genitori devono adempiervi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori).
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Contratti di convivenza
Problema assai diffuso e in costante aumento vista la scelta sempre maggiore per tale tipo di unione a dispetto del più tradizionale matrimonio, è la regolamentazione delle convivenze "more uxorio" (ma anche di altro genere).
Al di là delle varie proposte di legge mai arrivate, fino ad oggi, ad alcuna effettiva realizzazione, tali unioni possono trovare una precisa e tutelata regolamentazione attraverso gli strumenti soliti del diritto e cioè i contratti.
Con la stipula di un "contratto di convivenza", pienamente valido ed avente efficacia di legge tra le parti, infatti, le stesse possono regolamentare il loro rapporto, soprattutto per quel che concerne gli aspetti patrimoniali e ottenere tutela qualora uno dei "contraenti" non ne rispetti le pattuizioni.
Con il contratto di convivenza le parti non solo fissano regole per la loro vita in comune (partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie, obblighi di assistenza, di mantenimento) ma possono anche disciplinare il periodo successivo, se e quando l'unione sarà terminata, stabilendo delle prestazioni, per un periodo di tempo più o meno determinato, a carico di uno e a favore dell'altro (proprio come avviene in sede di separazione e divorzio, quando a carico del coniuge economicamente più forte vi è l'obbligo di "aiutare" quello più debole) in virtù di quel vincolo di solidarietà che sta alla base di ogni rapporto affettivo.
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