martedì 21 febbraio 2012

Assegno a carico dell'eredità

L'art 9-bis della L. 898/70 prevede che "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro (assegno divorzile), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. 
L'assegno non spetta nel caso i (ex) coniugi abbiano precedentemente optato per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile a norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/70.  Le parti (coniuge titolare del diritto ed eredi) possono stabilire che la corresponsione dell'assegno (a carico dell'eredità) avvenga in un'unica soluzione (e, in questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese di ordine economico [v. comma 8, art. 5 L. 898/70]). Se lo stato di bisogno viene meno, il diritto de quo si estingue salvo l'eventuale ri-attribuzione in caso di nuova, sopraggiunta, necessità. Il diritto viene meno anche nel caso il titolare passi a nuove nozze.

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