L'ultimo comma dell'art. 5 della L. 898/70 stabilisce che "il coniuge al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".
martedì 21 febbraio 2012
Assistenza sanitaria
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