martedì 10 maggio 2016

LA “CONDIVISIONE” DEI MINORI DI TENERISSIMA ETA’

Il regime di affido condiviso disciplinato dall’art. 337 ter del codice civile opera, naturalmente, a prescindere dall'età del minore, anche nel caso, quindi, di bambini piccolissimi, neonati o poco più, che, in quanto tali, sono totalmente dipendenti dalle cure materne. A differenziarsi, rispetto alla prassi, sarà allora la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, generalmente il padre, sempre, però, nel pieno rispetto di quel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” che sta alla base della norma codicistica.

Gli accordi che ne disciplinano la frequentazione (oltre al mantenimento) dovranno, pertanto, prevedere una presenza paterna graduale, inizialmente concretizzantesi in visite pomeridiane, solo di alcune ore e sempre presso l’abitazione della madre per poi intensificarsi col crescere del bambino “nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici” come recentemente ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 26 giugno 2016. L’allontanamento dalla casa materna e, soprattutto il pernottamento fuori dalla stessa, sarà, quindi, da considerarsi solo quando il bambino avrà sviluppato una maggiore “autonomia affettiva” dalla madre e una maggiore consapevolezza e confidenza nella figura paterna che il Tribunale di Roma considera possa ravvisarsi a partire dal compimento del terzo anno di età. 

giovedì 21 gennaio 2016

LA MADRE “IRRESPONSABILE” PERDE I FIGLI

La Corte d’Appello di Catanzaro con decreto n° 3408 del 18/12/2015 ha rigettato il reclamo proposto contro una sentenza del Tribunale di Cosenza (confermandone quindi la decisione) che aveva disposto l’affidamento esclusivo (con relativo collocamento) dei minori al padre impossibilitato a frequentarli a causa del perseverante ostruzionismo della coniuge.

La madre dei ragazzi, infatti, dopo la separazione dal marito, non solo non si era preoccupata di far loro coltivare, anche intensificandoli, i rapporti con il padre ma, al contrario, aveva posto in essere una condotta gravemente ostile nei suoi confronti al punto da metterne costantemente in discussione l’autorità e il ruolo di genitore.
E proprio questo comportamento gravemente lesivo dei diritti del padre (e dei figli), volto a comprimere il loro rapporto e la loro frequentazione, è stato ritenuto dal Tribunale motivo per decretare l’inidoneità della donna a svolgere costruttivamente la propria responsabilità genitoriale e, pertanto, per toglierle l’affidamento (condiviso) e il collocamento dei bambini.
Anche l’ostilità manifestata dai minori nei confronti del padre (che ne ha giustificato un iniziale periodo di collocamento, prima del definitivo trasferimento presso l’abitazione paterna, in un centro di accoglienza dei servizi sociali) è stata ritenuta dai giudici “indotta” dalla madre, quale naturale risultato del suo comportamento delegittimante della figura paterna.
La donna potrà vedere i figli, periodicamente, solo alla presenza degli assistenti sociali.    

venerdì 11 dicembre 2015

RISARCITO IL FIGLIO TRASCURATO DAL PADRE

Riconosciuto ad un figlio ventenne il diritto al risarcimento dei danni morali per essere stato, fin dalla nascita, gravemente trascurato dal padre e costretto, quindi, a crescere privo della figura paterna. Questo stabilisce la sentenza 18/05/2015 n° 6199 con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il genitore per il suo comportamento di pressoché totale disinteresse nei confronti del figlio (a parte qualche sporadica frequentazione), mai neppure riconosciuto nonostante la consapevolezza della propria paternità (e le rassicurazioni di provvedervi fatte al ragazzo nel corso degli anni). Il Tribunale ha ritenuto che un tale comportamento integra, pienamente, gli estremi del fatto illecito produttivo di danni NON patrimoniali risarcibili, legittimando, quindi, l’esercizio, da parte del danneggiato, dell’azione per il risarcimento ex art. 2059 c.c.. Avendo, pertanto, la condotta paterna leso diritti fondamentali del figlio, il tribunale ha condannato il genitore al pagamento dell’importo, stabilito in via equitativa, di € 25.000,00.
Con la stessa pronuncia il Tribunale ha pure condannato il genitore a rimborsare alla madre del ragazzo la quota di propria spettanza (50%) di quanto dalla stessa presumibilmente speso, fin dalla nascita del figlio, per il suo mantenimento, la sua istruzione e la sua educazione.

giovedì 6 novembre 2014

L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE


E’ cosa, ormai, nota che se un coniuge si allontana, o meglio, lascia, volontariamente, la residenza familiare per non farvi più ritorno, commette quello che viene comunemente definito “abbandono del tetto coniugale”, con il rischio di vedersi addebitare la separazione (art 151, 2 comma c.c.), sulla base della violazione di uno tra quei fondamentali doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143, 2 comma, c.c. (Diritti e doveri dei coniugi): “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Ma non solo…le conseguenze del “vile gesto” potrebbero estendersi anche al campo penale; infatti l’art. 570, nella sezione dedicata ai delitti contro l’assistenza familiare, prevede, per il “fuggitivo”, una punizione fino ad un anno di reclusione e una sanzione anche oltre i mille euro.
Non c’è che dire, ripercussioni non di poco conto che denotano quanto stia, giustamente, a cuore, al legislatore, quell’assistenza e collaborazione che caratterizza il rapporto di coniugio e che si esplica, inevitabilmente, con la convivenza.

Ma allora perché, nella pratica, il coniuge che fa le valigie quasi mai incorre in tali spiacevoli conseguenze? Perché, per costante orientamento, la giurisprudenza ritiene che, assai raramente, l’allontanamento dalla casa matrimoniale rappresenti l’origine della crisi coniugale, bensì soltanto “il capitolo” finale; per i giudici, insomma, “l’insanabile rottura” e quindi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, quasi sempre, già in essere e, quindi, la dipartita del coniuge solo la sua naturale conseguenza, non costituente, pertanto, condotta contraria ai doveri matrimoniali.

ANCHE IL CONVIVENTE MORE UXORIO HA DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA “RESIDENZA FAMILIARE”


Non solo al coniuge ma anche al convivente more uxorio, dopo la cessazione, per qualunque motivo, della relazione affettiva, è riconosciuto un diritto (seppure temporaneo) a rimanere nella “casa familiare”, almeno fino al reperimento di un’altra, idonea, soluzione abitativa. E questo perché il convivente non può essere considerato alla stregua di un mero ospite che, in quanto tale, può anche essere “invitato” a lasciare l’abitazione a totale discrezione del proprietario, bensì titolare di un diritto di detenzione che lo legittima ad agire, contro chi lo spogli, violentemente od occultamente, del proprio diritto, con l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
Principio, questo, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (Sent. n° 7124/2013).
E parimenti illegittimo è stato ritenuto (Cass. Sent. n° 19423/2014) il comportamento dell’erede che, subito dopo l’apertura della successione, si sia introdotto nell’appartamento ricevuto, impedendo l’accesso alla convivente del de cuius.
In conclusione, quindi, il convivente, proprietario dell’immobile (o il suo erede), non può “ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo proprietario che intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione”.

L’azione possessoria, che deve esercitarsi entro l’anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta, mira, quindi, a reimmettere il titolare del diritto nella stessa situazione di fatto esistente al momento della sottrazione, assicurandogli l’esercizio del medesimo potere di fatto sul bene detenuto.

PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO CONTA IL REDDITO REALE



Una recente sentenza (Trib. di Caltanissetta, Sent. 25/07/14) ha confermato l’ormai costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nello stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, deve prendere in considerazione NON solo il reddito “ufficiale” del genitore obbligato, quello risultante dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio, MA anche (e soprattutto) quello “effettivo”, deducibile dallo stile di vita condotto dalla famiglia. A rilevare maggiormente ai fini della suddetta quantificazione è, quindi, il tenore di vita a cui il nucleo familiare era abituato prima del suo disgregarsi (e mantenuto, poi, dall’obbligato) soprattutto se del tutto incompatibile con quanto dichiarato all’erario. Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n° 13592/06), infatti, “le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono… (al di fuori dell’ambito puramente tributario) valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, sicché detto giudice può, nella sua valutazione discrezionale, fondare il proprio convincimento anche su ulteriori risultanze probatorie”. Ne consegue che “alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, giacché il giudice dispone, nella materia, di un ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia medesima; ciò consente, dunque, al giudice stesso di ancorare le proprie determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante e attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. 3905/11)”. Ecco, quindi, che pur in presenza di un reddito anche molto basso, se si dimostra che il “resistente” affronta spese (per mutui e finanziamenti, autoveicoli, oggetti costosi, viaggi, attività sportive) che in alcun modo potrebbero sostenersi con le entrate dichiarate, l’assegno di mantenimento (per i figli e/o per la moglie) andrà calcolato (o adeguato) sulla base delle nuove evidenze probatorie.