mercoledì 21 aprile 2010

L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

ART 12-bis L. 898/70
"Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"
Anche per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, così come per la pensione di reversibilità, la norma prevede il concorso di determinati, indefettibili presupposti:
a) che sia stato pronunciato il divorzio
b) che l'ex coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze
c) che lo stesso sia titolare dell'assegno divorzile
In merito alle modalità di calcolo dell'indennità, due sono gli orientamenti prevalenti:
1) secondo alcuni, l'ammontare dell'indennita complessivamente percepita dovrà essere diviso per gli anni di lavoro e l'importo così ottenuto moltiplicato per gli anni di matrimonio; sul risultato si calcolerà il 40% che spetterà al coniuge divorziato.
2) secondo altri dovrebbero utilizzarsi i criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto come previsti dall'art. 2120 c.c.: ossia dovranno essere addizionate le quote di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il tempo del matrimonio, periodicamente rivalutate, e su questo importo dovrò calcolarsi la percentuale del 40% di spettanza del coniuge divorziato.
Per quanto concerne, infine, il soggetto obbligato alla corresponsione, secondo una tesi più restrittiva, questi è solo l'ex coniuge con la conseguenza che il coniuge divorziato potrà vantare il proprio credito solo nei suoi confronti; secondo altra tesi, soggetto obbligato è anche il datore di lavoro dell'ex coniuge, con la conseguenza che l'avente diritto potrà pretendere il pagamento della percentuale di indennità spettantegli direttamente dal datore di lavoro del proprio ex coniuge.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Il secondo comma dell'art. 9 della L. n. 898/70 disciplina la materia della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato a seguito della morte dell'ex coniuge distinguendo tra il caso in cui non vi sia un coniuge superstite e il caso in cui questi sia presente (quando cioè l'ex coniuge dopo il divorzio sia passato a nuove nozze).

Nella prima ipotesi, cioè in assenza di un coniuge superstite, "il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".

La norma attribuisce, quindi, all'ex coniuge il diritto all'intera pensione di reversibilità purchè in presenza dei seguenti requisiti:

a) stato libero dell'ex coniuge divorziato
b) titolarità dell'assegno postmatrimoniale
c) anteriorità, rispetto alla sentenza divorzile, del rapporto (lavorativo) da cui trae origine il trattamento pensionistico

Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità "una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5."

Si ha quindi una situazione di concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite che il comma 3 dell'art 9 disciplina attribuendo al Tribunale il potere di determinare le rispettive quote di pensione, tenendo conto, in primis, della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.