mercoledì 21 aprile 2010

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Il secondo comma dell'art. 9 della L. n. 898/70 disciplina la materia della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato a seguito della morte dell'ex coniuge distinguendo tra il caso in cui non vi sia un coniuge superstite e il caso in cui questi sia presente (quando cioè l'ex coniuge dopo il divorzio sia passato a nuove nozze).

Nella prima ipotesi, cioè in assenza di un coniuge superstite, "il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".

La norma attribuisce, quindi, all'ex coniuge il diritto all'intera pensione di reversibilità purchè in presenza dei seguenti requisiti:

a) stato libero dell'ex coniuge divorziato
b) titolarità dell'assegno postmatrimoniale
c) anteriorità, rispetto alla sentenza divorzile, del rapporto (lavorativo) da cui trae origine il trattamento pensionistico

Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità "una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5."

Si ha quindi una situazione di concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite che il comma 3 dell'art 9 disciplina attribuendo al Tribunale il potere di determinare le rispettive quote di pensione, tenendo conto, in primis, della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

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