ART 12-bis L. 898/70
"Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"
Anche per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, così come per la pensione di reversibilità, la norma prevede il concorso di determinati, indefettibili presupposti:
a) che sia stato pronunciato il divorzio
b) che l'ex coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze
c) che lo stesso sia titolare dell'assegno divorzile
In merito alle modalità di calcolo dell'indennità, due sono gli orientamenti prevalenti:
1) secondo alcuni, l'ammontare dell'indennita complessivamente percepita dovrà essere diviso per gli anni di lavoro e l'importo così ottenuto moltiplicato per gli anni di matrimonio; sul risultato si calcolerà il 40% che spetterà al coniuge divorziato.
2) secondo altri dovrebbero utilizzarsi i criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto come previsti dall'art. 2120 c.c.: ossia dovranno essere addizionate le quote di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il tempo del matrimonio, periodicamente rivalutate, e su questo importo dovrò calcolarsi la percentuale del 40% di spettanza del coniuge divorziato.
Per quanto concerne, infine, il soggetto obbligato alla corresponsione, secondo una tesi più restrittiva, questi è solo l'ex coniuge con la conseguenza che il coniuge divorziato potrà vantare il proprio credito solo nei suoi confronti; secondo altra tesi, soggetto obbligato è anche il datore di lavoro dell'ex coniuge, con la conseguenza che l'avente diritto potrà pretendere il pagamento della percentuale di indennità spettantegli direttamente dal datore di lavoro del proprio ex coniuge.
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