lunedì 26 novembre 2012

IL GRATUITO PATROCINIO


Preziosissimo ma ancora poco conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio, si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale) richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro; reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente, tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso (lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario. 

giovedì 22 novembre 2012

NO, L'AVVOCATO FAI DA TE, NO!


No, non sono d’accordo con i siti per una “separazione fai da te”. Tante, troppe volte ho ricevuto coniugi in lacrime per gli errori fatti (e per i danni subiti) per aver scelto di procedere, per timore, leggerezza, presunzione, senza l’ausilio di un esperto, in una materia tanto delicata come questa. Danni, dopo, difficilmente ristorabili. L’iter che porta ad una separazione possibilmente serena ma che, in ogni caso, dal punto di vista giuridico deve essere impeccabile, è lungo e complesso e gli interessi (personali ed economici) in gioco sono talmente importanti che non posso essere lasciati all’imperizia dei singoli, con l’altissimo rischio che vengano compromessi, irrimediabilmente, diritti fondamentali. Il ricorso per la separazione (come quello per il divorzio, ma per questo, fortunatamente, l’assistenza dell’avvocato è necessaria), ossia l’atto che da avvio al procedimento, è un atto complesso, che necessita dell’operato di un professionista con specifiche competenze giuridiche, che conosce il diritto e il funzionamento della giustizia e ha i requisiti, le capacità e i mezzi per agire adeguatamente nelle questioni giuridiche. Con esso vanno regolamentati, fin nei minimi particolari, molteplici aspetti che riguardano interessi presenti e, soprattutto, futuri; cosa che chi “non è del mestiere” non può fare perché non ne ha le capacità. No, non può passare il messaggio che la separazione (dal punto di vista giuridico) è alla portata di tutti; troppo alti i rischi di commettere errori che poi si pagheranno per lungo, lunghissimo tempo. Piuttosto, vari, anche se ancora poco conosciuti, sono gli strumenti a disposizione di coloro che non possono affrontare i costi di un avvocato; tra questi, utilissimo, è quello del “gratuito patrocinio” (o “patrocinio a spese dello stato”), ossia la possibilità di avvalersi, in modo totalmente gratuito, purché in possesso di determinati requisiti reddituali, dell’operato di un legale esperto della materia.   

lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


martedì 13 novembre 2012

MEDIAZIONE, VERA INNOVAZIONE?

Argomento assai dibattuto negli ultimi mesi è quello dell'importanza della mediazione (familiare  e non) vista, sopratutto, come alternativa "pacifica" al Tribunale al quale si attribuisce, a dir il vero non senza qualche esagerazione, il ruolo di una feroce arena.
Innanzitutto è bene chiarire che la mediazione non è, per i procedimenti che in questa sede ci riguardano, e cioè la separazione e il divorzio, un'alternativa al Tribunale ma, al massimo, una fase preliminare alla quale, necessariamente, dovrà seguire quella innanzi al Giudice. I coniugi, infatti, appianate le eventuali iniziali divergenze (con l'ausilio o meno del mediatore), dovranno necessariamente adire l'Autorità Giudiziaria affinché venga sancita la fine della loro unione.
Peraltro, quello del mediare, e cioè di assistere le parti nella ricerca di un punto di incontro tra le rispettive pretese è insito nel lavoro dell’avvocato il quale, attraverso un, spesso, assai lungo e faticoso percorso, tenta, spesso riuscendoci, di superare gli iniziali, più o meno grossi, ostacoli, al “rito” consensuale.  Solo ove ciò non sia possibile si da inizio alla causa, che non deve essere vista come un capriccio degli operatori del diritto (o, ancora peggio, come irrinunciabile fonte di lauti guadagni per i venali avvocati) o delle parti ma come lo strumento, a volte inevitabile (e assai prezioso), per tutelare i diritti dei soggetti più deboli. Ecco che, quindi, sebbene sia “nuova” e non certo priva di utilità la figura del mediatore, certo non lo è la sua attività che, invece, viene da sempre svolta negli studi degli avvocati i quali, solo come ultima ratio, ricorrono alle aule dei Tribunali.   
Ed anche al Giudice è “imposto” il compito di mediare; la legge (art. 708 c.p.c. e art. 4 punto 7 L. 898/70), infatti, prevede, sia in sede di separazione che di divorzio, quale primo atto dell’iter processuale, l’obbligatorio tentativo di conciliazione (in questo caso per scongiurare, addirittura, lo scioglimento dell’unione), solo fallito il quale, si può procedere come da legge.