Preziosissimo ma ancora poco
conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per
questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito
patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che
garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi
giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario
di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto
semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’
infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il
Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare
con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione
che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio,
si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi
istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale)
richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro;
reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente,
tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione
e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si
valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che
chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso
(lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare
del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario.