lunedì 26 novembre 2012

IL GRATUITO PATROCINIO


Preziosissimo ma ancora poco conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio, si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale) richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro; reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente, tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso (lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario. 

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