Il regime di affido
condiviso disciplinato dall’art. 337 ter
del codice civile opera, naturalmente, a prescindere dall'età del minore, anche
nel caso, quindi, di bambini piccolissimi, neonati o poco più, che, in quanto
tali, sono totalmente dipendenti dalle cure materne. A differenziarsi, rispetto
alla prassi, sarà allora la regolamentazione del diritto di visita del genitore
non collocatario, generalmente il padre, sempre, però, nel pieno rispetto di
quel “diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” che sta alla base
della norma codicistica.
Gli accordi che ne
disciplinano la frequentazione (oltre al mantenimento) dovranno, pertanto,
prevedere una presenza paterna graduale, inizialmente concretizzantesi in
visite pomeridiane, solo di alcune ore e sempre presso l’abitazione della madre per
poi intensificarsi col crescere del bambino “nel rispetto della sua evoluzione cognitiva
e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti
traumatici” come recentemente ha stabilito il Tribunale di Roma con
sentenza del 26 giugno 2016. L’allontanamento dalla casa materna e, soprattutto
il pernottamento fuori dalla stessa, sarà, quindi, da considerarsi solo quando
il bambino avrà sviluppato una maggiore “autonomia affettiva” dalla madre e una
maggiore consapevolezza e confidenza nella figura paterna che il Tribunale di
Roma considera possa ravvisarsi a partire dal compimento del terzo anno di età.