martedì 10 maggio 2016

LA “CONDIVISIONE” DEI MINORI DI TENERISSIMA ETA’

Il regime di affido condiviso disciplinato dall’art. 337 ter del codice civile opera, naturalmente, a prescindere dall'età del minore, anche nel caso, quindi, di bambini piccolissimi, neonati o poco più, che, in quanto tali, sono totalmente dipendenti dalle cure materne. A differenziarsi, rispetto alla prassi, sarà allora la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, generalmente il padre, sempre, però, nel pieno rispetto di quel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” che sta alla base della norma codicistica.

Gli accordi che ne disciplinano la frequentazione (oltre al mantenimento) dovranno, pertanto, prevedere una presenza paterna graduale, inizialmente concretizzantesi in visite pomeridiane, solo di alcune ore e sempre presso l’abitazione della madre per poi intensificarsi col crescere del bambino “nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici” come recentemente ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 26 giugno 2016. L’allontanamento dalla casa materna e, soprattutto il pernottamento fuori dalla stessa, sarà, quindi, da considerarsi solo quando il bambino avrà sviluppato una maggiore “autonomia affettiva” dalla madre e una maggiore consapevolezza e confidenza nella figura paterna che il Tribunale di Roma considera possa ravvisarsi a partire dal compimento del terzo anno di età.