mercoledì 17 marzo 2010

IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è quel complesso di beni specifici determinati, immobili, mobili registrati o titoli di credito (con esclusione dei beni mobili e le somme di denaro il cui regime circolatorio ne rende difficile l'assoggettamento ad un vincolo di scopo) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia; i coniugi, pertanto, non possono disporne o goderne in modo contrastante agli interessi della famiglia. Anche i frutti dei beni devono essere impiegati per le necessità della famiglia.
Il fondo si costituisce ad opera di uno o entrambi i coniugi o di un terzo, per atto pubblico o, nel caso del terzo, anche per testamento. Nel caso di costituzione per atto tra vivi da parte del terzo, è necessaria, per il suo perfezionamento, l'accettazione dei coniugi che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore. Si ritiene che l'accettazione sia necessaria (da parte dell'altro coniuge) anche nel caso di costituzione operata da uno solo dei coniugi.
La proprietà dei beni del fondo, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi che ne saranno titolari pro indiviso. Ai sensi dell'art. 168 c.c. l'amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (art. 180 ss. c.c.). L'Amministrazione ordinaria spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, quella straordinaria (alienazione dei beni del fondo, costituzione di pegno, iscrizione di ipoteca), invece, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. Solo nel caso di contrasto insanabile o di lontananza o impedimento dell'altro coniuge, è possibile ricorrere al Giudice per ottenere specifica autorizzazione.
A norma dell'art. 171 c.c. si verifica la cessazione del fondo a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio; in tal caso il Giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Si ritiene, infine, che il fondo possa cessare anche a seguito di volontà contraria di chi la costituito, purché anche la revoca venga fatta nella forma dell'atto pubblico.

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