Non solo al coniuge ma
anche al convivente more uxorio, dopo
la cessazione, per qualunque motivo, della relazione affettiva, è riconosciuto
un diritto (seppure temporaneo) a rimanere nella “casa familiare”, almeno fino
al reperimento di un’altra, idonea, soluzione abitativa. E questo perché il
convivente non può essere considerato alla stregua di un mero ospite che, in
quanto tale, può anche essere “invitato” a lasciare l’abitazione a totale
discrezione del proprietario, bensì titolare
di un diritto di detenzione che lo legittima ad agire, contro chi lo spogli,
violentemente od occultamente, del
proprio diritto, con l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
Principio, questo,
ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la convivenza “more uxorio”, quale
formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa
di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un
potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da
quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati
tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di
tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità
abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non
proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di
esperire l’azione di spoglio (Sent. n° 7124/2013).
E parimenti illegittimo è
stato ritenuto (Cass. Sent. n° 19423/2014) il comportamento dell’erede che,
subito dopo l’apertura della successione, si sia introdotto nell’appartamento
ricevuto, impedendo l’accesso alla convivente del de cuius.
In conclusione, quindi, il
convivente, proprietario dell’immobile (o il suo erede), non può “ricorrere alle vie di fatto per estromettere
l’altro dall’abitazione perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato
a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone
al legittimo proprietario che intenda recuperare, com’è suo diritto,
l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine
congruo per reperire altra sistemazione”.
L’azione possessoria, che
deve esercitarsi entro l’anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta, mira,
quindi, a reimmettere il titolare del diritto nella stessa situazione di fatto
esistente al momento della sottrazione, assicurandogli l’esercizio del medesimo
potere di fatto sul bene detenuto.
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