giovedì 6 novembre 2014

ANCHE IL CONVIVENTE MORE UXORIO HA DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA “RESIDENZA FAMILIARE”


Non solo al coniuge ma anche al convivente more uxorio, dopo la cessazione, per qualunque motivo, della relazione affettiva, è riconosciuto un diritto (seppure temporaneo) a rimanere nella “casa familiare”, almeno fino al reperimento di un’altra, idonea, soluzione abitativa. E questo perché il convivente non può essere considerato alla stregua di un mero ospite che, in quanto tale, può anche essere “invitato” a lasciare l’abitazione a totale discrezione del proprietario, bensì titolare di un diritto di detenzione che lo legittima ad agire, contro chi lo spogli, violentemente od occultamente, del proprio diritto, con l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
Principio, questo, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (Sent. n° 7124/2013).
E parimenti illegittimo è stato ritenuto (Cass. Sent. n° 19423/2014) il comportamento dell’erede che, subito dopo l’apertura della successione, si sia introdotto nell’appartamento ricevuto, impedendo l’accesso alla convivente del de cuius.
In conclusione, quindi, il convivente, proprietario dell’immobile (o il suo erede), non può “ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo proprietario che intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione”.

L’azione possessoria, che deve esercitarsi entro l’anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta, mira, quindi, a reimmettere il titolare del diritto nella stessa situazione di fatto esistente al momento della sottrazione, assicurandogli l’esercizio del medesimo potere di fatto sul bene detenuto.

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