E’ cosa, ormai, nota che
se un coniuge si allontana, o meglio, lascia, volontariamente, la residenza
familiare per non farvi più ritorno, commette quello che viene comunemente
definito “abbandono del tetto coniugale”, con il rischio di vedersi addebitare la
separazione (art 151, 2 comma c.c.), sulla base della violazione di uno tra quei
fondamentali doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143, 2 comma, c.c.
(Diritti e doveri dei coniugi): “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco
alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell’interesse della famiglia e alla
coabitazione”. Ma non solo…le conseguenze del “vile gesto” potrebbero
estendersi anche al campo penale; infatti l’art. 570, nella sezione dedicata ai
delitti contro l’assistenza familiare,
prevede, per il “fuggitivo”, una punizione fino ad un anno di reclusione e una
sanzione anche oltre i mille euro.
Non c’è che dire,
ripercussioni non di poco conto che denotano quanto stia, giustamente, a cuore,
al legislatore, quell’assistenza e collaborazione che caratterizza il rapporto
di coniugio e che si esplica, inevitabilmente,
con la convivenza.
Ma allora perché, nella
pratica, il coniuge che fa le valigie quasi mai incorre in tali spiacevoli
conseguenze? Perché, per costante orientamento, la giurisprudenza ritiene che,
assai raramente, l’allontanamento dalla casa matrimoniale rappresenti l’origine
della crisi coniugale, bensì soltanto “il capitolo” finale; per i giudici,
insomma, “l’insanabile rottura” e quindi l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza è, quasi sempre, già in essere e, quindi, la dipartita del
coniuge solo la sua naturale conseguenza, non costituente, pertanto, condotta
contraria ai doveri matrimoniali.
È una situazione capitata ad una collega di lavoro, so che si è rivolta ad uno studio legale specializzato.
RispondiElimina..in effetti e' abbastanza frequente....
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