giovedì 6 novembre 2014

L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE


E’ cosa, ormai, nota che se un coniuge si allontana, o meglio, lascia, volontariamente, la residenza familiare per non farvi più ritorno, commette quello che viene comunemente definito “abbandono del tetto coniugale”, con il rischio di vedersi addebitare la separazione (art 151, 2 comma c.c.), sulla base della violazione di uno tra quei fondamentali doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143, 2 comma, c.c. (Diritti e doveri dei coniugi): “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Ma non solo…le conseguenze del “vile gesto” potrebbero estendersi anche al campo penale; infatti l’art. 570, nella sezione dedicata ai delitti contro l’assistenza familiare, prevede, per il “fuggitivo”, una punizione fino ad un anno di reclusione e una sanzione anche oltre i mille euro.
Non c’è che dire, ripercussioni non di poco conto che denotano quanto stia, giustamente, a cuore, al legislatore, quell’assistenza e collaborazione che caratterizza il rapporto di coniugio e che si esplica, inevitabilmente, con la convivenza.

Ma allora perché, nella pratica, il coniuge che fa le valigie quasi mai incorre in tali spiacevoli conseguenze? Perché, per costante orientamento, la giurisprudenza ritiene che, assai raramente, l’allontanamento dalla casa matrimoniale rappresenti l’origine della crisi coniugale, bensì soltanto “il capitolo” finale; per i giudici, insomma, “l’insanabile rottura” e quindi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, quasi sempre, già in essere e, quindi, la dipartita del coniuge solo la sua naturale conseguenza, non costituente, pertanto, condotta contraria ai doveri matrimoniali.

2 commenti:

  1. È una situazione capitata ad una collega di lavoro, so che si è rivolta ad uno studio legale specializzato.

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