L'obbligo di mantenere i figli (legittimi o naturali) sussiste in capo ad entrambi i genitori e decorre dal momento della nascita del figlio.
I genitori devono adempiervi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori).
giovedì 2 febbraio 2012
Azione di regresso verso il genitore inadempiente
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