Accade, talvolta, che i coniugi,
dopo aver intrapreso l’iter giudiziario
per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano
di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché
questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato
(sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione
intervenuta prima della pronuncia di
separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154
c.c., “abbandonare la domanda di
separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti
esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e
alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di
riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento
giudiziale, questa potrà manifestarsi in
modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata
armonia familiare oppure in modo tacito,
con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo
stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure
assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione
(sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni
meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge
anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua
il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera
riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un
atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in
modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione
dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino
della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la
prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di
esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune
organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03 , n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente
giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia
verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo
l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo
sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di
nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa
si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale,
domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti
intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli
riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente
ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di
comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione)
col solo limite, in ossequio al
principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi
l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine
dell’atto di matrimonio.
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