giovedì 6 marzo 2014

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE: QUAL E’ LA DIFFERENZA?


Si fa spesso confusione, specialmente tra i non “addetti ai lavori” tra assegno di mantenimento (o di separazione) e assegno divorziale, ritenendo la distinzione puramente terminologica e “temporale” ma poco sostanziale.
Al contrario, la differenza è insita nella loro stessa natura e finalità: di tipo solidaristica, il primo, assistenzialistica, il secondo.
Se, infatti, medesimi sono i presupposti principali per la loro assegnazione, l’inferiorità economico-patrimoniale di un coniuge rispetto all’altro e la necessità, per il “più debole”, di vedersi garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza o di matrimonio, profondamente diversi sono, invece, le ragioni di diritto e i criteri che ne giustificano l’attribuzione.
L’assegno di mantenimento, infatti, trova la sua ragione nell’esistenza stessa del vincolo matrimoniale (che, come noto, continua a sussistere anche durante la separazione), basandosi su quei doveri e diritti, morali e giuridici, da esso nascenti, come indicati dall’art. 143 c.c.: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco…. all’assistenza morale e materiale…”.
L’assegno divorziale richiede, invece, che il vincolo matrimoniale sia venuto meno e trova il suo fondamento nell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio (L. 1/12/1970 n° 898) che così recita: “… il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi ….anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Da quanto detto se ne deduce la totale autonomia dell’uno nei confronti dell’altro; indipendenza che si manifesta, in primis, con l’automatica estinzione dell’assegno di mantenimento (di separazione) con la pronuncia di divorzio e con la sua ininfluenza nella valutazione che il Giudice divorzile fa circa l’opportunità di attribuire quello di sua competenza; per meglio dire, il Giudice del divorzio, nel decidere, non è per nulla vincolato dal preesistente assegno di mantenimento, ma decide indipendentemente e liberamente, solo sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti e dell’esame dello stato di fatto esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Così come, allo stesso modo, la rinuncia all’assegno di mantenimento operata in sede di separazione non  preclude la richiesta e l’assegnazione di quello divorziale.
E qualora gli accordi di separazione prevedano l’esclusione del futuro assegno divorziale, questi saranno nulli in quanto aventi ad oggetto un diritto allo stato indisponibile.
Differente è anche la regolamentazione della loro decorrenza; quello di mantenimento, infatti, purché non diversamente stabilito dalle parti o dal Giudice, decorre dalla domanda; quello divorziale, dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (sempre salvo che il Giudice non disponga diversamente).
Per entrambi, infine, si ritiene, viga il principio della sospensione del diritto qualora e per il tempo in cui il titolare instauri con altra persona una convivenza avente carattere di stabilità e continuità; tipologia di convivenza more uxorio che comprende, secondo oramai un sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale e dottrinale, anche quelle omosessuali, purché aventi le medesime caratteristiche di stabilità e durata.

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