Si fa spesso confusione, specialmente tra i non
“addetti ai lavori” tra assegno di mantenimento (o di separazione) e assegno
divorziale, ritenendo la distinzione puramente terminologica e “temporale” ma poco
sostanziale.
Al contrario, la differenza è insita nella loro
stessa natura e finalità: di tipo solidaristica, il primo, assistenzialistica,
il secondo.
Se, infatti, medesimi sono i presupposti principali
per la loro assegnazione, l’inferiorità economico-patrimoniale di un coniuge
rispetto all’altro e la necessità, per il “più debole”, di vedersi garantito lo
stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza o di matrimonio,
profondamente diversi sono, invece, le ragioni di diritto e i criteri che ne
giustificano l’attribuzione.
L’assegno di mantenimento, infatti, trova la sua
ragione nell’esistenza stessa del vincolo matrimoniale (che, come noto,
continua a sussistere anche durante la separazione), basandosi su quei doveri e
diritti, morali e giuridici, da esso nascenti, come indicati dall’art. 143
c.c.: “Con il matrimonio il marito e la
moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal
matrimonio deriva l’obbligo reciproco…. all’assistenza morale e materiale…”.
L’assegno divorziale richiede, invece, che il vincolo
matrimoniale sia venuto meno e trova il suo fondamento nell’art. 5 comma 6
della legge sul divorzio (L. 1/12/1970 n° 898) che così recita: “… il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi ….anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Da quanto detto se ne deduce la totale autonomia dell’uno
nei confronti dell’altro; indipendenza che si manifesta, in primis, con l’automatica estinzione dell’assegno di mantenimento
(di separazione) con la pronuncia di divorzio e con la sua ininfluenza nella
valutazione che il Giudice divorzile fa circa l’opportunità di attribuire quello
di sua competenza; per meglio dire, il Giudice del divorzio, nel decidere, non
è per nulla vincolato dal preesistente assegno di mantenimento, ma decide
indipendentemente e liberamente, solo sulla base della sussistenza o meno dei requisiti
richiesti e dell’esame dello stato di fatto esistente al momento della
presentazione della relativa domanda. Così come, allo stesso modo, la rinuncia
all’assegno di mantenimento operata in sede di separazione non preclude la richiesta e l’assegnazione di quello
divorziale.
E qualora gli accordi di separazione prevedano
l’esclusione del futuro assegno divorziale, questi saranno nulli in quanto
aventi ad oggetto un diritto allo stato indisponibile.
Differente è anche la regolamentazione della loro
decorrenza; quello di mantenimento, infatti, purché non diversamente stabilito
dalle parti o dal Giudice, decorre dalla domanda; quello divorziale, dal
passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (sempre salvo che il Giudice
non disponga diversamente).
Per entrambi, infine, si ritiene, viga il principio
della sospensione del diritto qualora e per il tempo in cui il titolare
instauri con altra persona una convivenza avente carattere di stabilità e
continuità; tipologia di convivenza more
uxorio che comprende, secondo oramai un sempre più diffuso orientamento
giurisprudenziale e dottrinale, anche quelle omosessuali, purché aventi le
medesime caratteristiche di stabilità e durata.
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