Si ritiene avvenuto durante il matrimonio il concepimento del figlio nato
non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non oltre 300 dal suo
scioglimento (art. 231 c.c.), con conseguente, automatica, attribuzione della
paternità al marito. E’, ovviamente, possibile che, pur sussistendo tali
condizioni, il coniuge non sia il padre biologico del nascituro. Il presunto
padre (ma legittimati sono anche la madre o lo stesso figlio, purché
maggiorenne) potrà, allora, rivolgersi al tribunale per ottenere il
disconoscimento di paternità.
Tre sono i presupposti tassativamente previsti dal nostro codice civile
(art. 235) perché si possa ricorrere alla relativa azione:
1) nel caso in cui i coniugi non abbiano “coabitato” (da intendersi non tanto e non solo come mancata
convivenza ma, soprattutto, come assenza di rapporti sessuali) nell’arco di
tempo sopra indicato;
2) se durante il suddetto periodo il coniuge era affetto da impotenza
(coeundi o anche solo generandi);
3) qualora la moglie abbia commesso adulterio nel periodo specificato o abbia
tenuto celata la gravidanza al marito e la stessa nascita del figlio; in tali
casi, il coniuge potrà dimostrare attraverso test scientifici che il figlio
presenta caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno incompatibili con le
sue.
In realtà, dopo un’importante pronuncia della Corte Cost. del 2006, la
prova del test genetico o del gruppo sanguigno non è più subordinata
all’accertamento dell’esistenza di uno delle indicate circostanze, e potrà,
quindi, essere utilizzato a prescindere dalla loro prova. Rimane tuttavia salvo
il diritto della parte a carico del quale si richiede il test, di potervisi
sottrarre, ma il rifiuto potrà essere liberamente valutato dal Giudice secondo
il principio generale ex art. 116 c.p.c., “Il
Giudice può desumere argomenti di prova …..dal rifiuto ingiustificato a
consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti nel
processo”.
L’azione si propone con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di
residenza del convenuto. I termini di decadenza sono, per la madre, 6 mesi
dalla nascita del bambino; per il padre, un anno dalla nascita oppure dalla
conoscenza della stessa o, se temporaneamente domiciliato in luogo diverso, dal
ritorno nel luogo di nascita del bambino o nel luogo di residenza familiare, o,
ancora, dall’effettiva conoscenza dell’esistenza di uno dei fatti di cui sopra.
Per il figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età oppure dal
momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
La sentenza che accoglie il disconoscimento ha effetto retroattivo quindi
produce i suoi effetti a partire dalla data di nascita del bambino e viene
annotata a margine del relativo atto; il figlio acquisisce lo status di figlio
naturale riconosciuto dalla madre, e potrà, nel caso, essere riconosciuto dal
padre naturale. Di conseguenza perde il cognome del padre e acquista quello
della madre; Si può, però, in taluni casi, chiedere di conservare il cognome
originario. La sentenza produce effetti anche nei confronti del coniuge e dei
discendenti che perdono anch’essi l’uso del cognome del marito-padre
disconosciuto e ogni diritto successorio.
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