La potestà genitoriale sui figli naturali, cioè sui figli nati al di fuori del matrimonio, è disciplinata dall'art. 317 bis c.c. che stabilisce: "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.....Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potesta ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore".
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento