L'art. 316 del Codice Civile disciplina la potestà genitoriale, consistente nel potere-dovere dei genitori di curare gli interessi personali e patrimoniali dei figli minorenni non emancipati.
l'Art. 316 cosi recita: "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il Giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio".
Nessun commento:
Posta un commento