martedì 10 maggio 2016

LA “CONDIVISIONE” DEI MINORI DI TENERISSIMA ETA’

Il regime di affido condiviso disciplinato dall’art. 337 ter del codice civile opera, naturalmente, a prescindere dall'età del minore, anche nel caso, quindi, di bambini piccolissimi, neonati o poco più, che, in quanto tali, sono totalmente dipendenti dalle cure materne. A differenziarsi, rispetto alla prassi, sarà allora la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, generalmente il padre, sempre, però, nel pieno rispetto di quel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” che sta alla base della norma codicistica.

Gli accordi che ne disciplinano la frequentazione (oltre al mantenimento) dovranno, pertanto, prevedere una presenza paterna graduale, inizialmente concretizzantesi in visite pomeridiane, solo di alcune ore e sempre presso l’abitazione della madre per poi intensificarsi col crescere del bambino “nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici” come recentemente ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 26 giugno 2016. L’allontanamento dalla casa materna e, soprattutto il pernottamento fuori dalla stessa, sarà, quindi, da considerarsi solo quando il bambino avrà sviluppato una maggiore “autonomia affettiva” dalla madre e una maggiore consapevolezza e confidenza nella figura paterna che il Tribunale di Roma considera possa ravvisarsi a partire dal compimento del terzo anno di età. 

giovedì 21 gennaio 2016

LA MADRE “IRRESPONSABILE” PERDE I FIGLI

La Corte d’Appello di Catanzaro con decreto n° 3408 del 18/12/2015 ha rigettato il reclamo proposto contro una sentenza del Tribunale di Cosenza (confermandone quindi la decisione) che aveva disposto l’affidamento esclusivo (con relativo collocamento) dei minori al padre impossibilitato a frequentarli a causa del perseverante ostruzionismo della coniuge.

La madre dei ragazzi, infatti, dopo la separazione dal marito, non solo non si era preoccupata di far loro coltivare, anche intensificandoli, i rapporti con il padre ma, al contrario, aveva posto in essere una condotta gravemente ostile nei suoi confronti al punto da metterne costantemente in discussione l’autorità e il ruolo di genitore.
E proprio questo comportamento gravemente lesivo dei diritti del padre (e dei figli), volto a comprimere il loro rapporto e la loro frequentazione, è stato ritenuto dal Tribunale motivo per decretare l’inidoneità della donna a svolgere costruttivamente la propria responsabilità genitoriale e, pertanto, per toglierle l’affidamento (condiviso) e il collocamento dei bambini.
Anche l’ostilità manifestata dai minori nei confronti del padre (che ne ha giustificato un iniziale periodo di collocamento, prima del definitivo trasferimento presso l’abitazione paterna, in un centro di accoglienza dei servizi sociali) è stata ritenuta dai giudici “indotta” dalla madre, quale naturale risultato del suo comportamento delegittimante della figura paterna.
La donna potrà vedere i figli, periodicamente, solo alla presenza degli assistenti sociali.    

venerdì 11 dicembre 2015

RISARCITO IL FIGLIO TRASCURATO DAL PADRE

Riconosciuto ad un figlio ventenne il diritto al risarcimento dei danni morali per essere stato, fin dalla nascita, gravemente trascurato dal padre e costretto, quindi, a crescere privo della figura paterna. Questo stabilisce la sentenza 18/05/2015 n° 6199 con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il genitore per il suo comportamento di pressoché totale disinteresse nei confronti del figlio (a parte qualche sporadica frequentazione), mai neppure riconosciuto nonostante la consapevolezza della propria paternità (e le rassicurazioni di provvedervi fatte al ragazzo nel corso degli anni). Il Tribunale ha ritenuto che un tale comportamento integra, pienamente, gli estremi del fatto illecito produttivo di danni NON patrimoniali risarcibili, legittimando, quindi, l’esercizio, da parte del danneggiato, dell’azione per il risarcimento ex art. 2059 c.c.. Avendo, pertanto, la condotta paterna leso diritti fondamentali del figlio, il tribunale ha condannato il genitore al pagamento dell’importo, stabilito in via equitativa, di € 25.000,00.
Con la stessa pronuncia il Tribunale ha pure condannato il genitore a rimborsare alla madre del ragazzo la quota di propria spettanza (50%) di quanto dalla stessa presumibilmente speso, fin dalla nascita del figlio, per il suo mantenimento, la sua istruzione e la sua educazione.

giovedì 6 novembre 2014

L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE


E’ cosa, ormai, nota che se un coniuge si allontana, o meglio, lascia, volontariamente, la residenza familiare per non farvi più ritorno, commette quello che viene comunemente definito “abbandono del tetto coniugale”, con il rischio di vedersi addebitare la separazione (art 151, 2 comma c.c.), sulla base della violazione di uno tra quei fondamentali doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143, 2 comma, c.c. (Diritti e doveri dei coniugi): “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Ma non solo…le conseguenze del “vile gesto” potrebbero estendersi anche al campo penale; infatti l’art. 570, nella sezione dedicata ai delitti contro l’assistenza familiare, prevede, per il “fuggitivo”, una punizione fino ad un anno di reclusione e una sanzione anche oltre i mille euro.
Non c’è che dire, ripercussioni non di poco conto che denotano quanto stia, giustamente, a cuore, al legislatore, quell’assistenza e collaborazione che caratterizza il rapporto di coniugio e che si esplica, inevitabilmente, con la convivenza.

Ma allora perché, nella pratica, il coniuge che fa le valigie quasi mai incorre in tali spiacevoli conseguenze? Perché, per costante orientamento, la giurisprudenza ritiene che, assai raramente, l’allontanamento dalla casa matrimoniale rappresenti l’origine della crisi coniugale, bensì soltanto “il capitolo” finale; per i giudici, insomma, “l’insanabile rottura” e quindi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, quasi sempre, già in essere e, quindi, la dipartita del coniuge solo la sua naturale conseguenza, non costituente, pertanto, condotta contraria ai doveri matrimoniali.

ANCHE IL CONVIVENTE MORE UXORIO HA DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA “RESIDENZA FAMILIARE”


Non solo al coniuge ma anche al convivente more uxorio, dopo la cessazione, per qualunque motivo, della relazione affettiva, è riconosciuto un diritto (seppure temporaneo) a rimanere nella “casa familiare”, almeno fino al reperimento di un’altra, idonea, soluzione abitativa. E questo perché il convivente non può essere considerato alla stregua di un mero ospite che, in quanto tale, può anche essere “invitato” a lasciare l’abitazione a totale discrezione del proprietario, bensì titolare di un diritto di detenzione che lo legittima ad agire, contro chi lo spogli, violentemente od occultamente, del proprio diritto, con l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).
Principio, questo, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo la quale “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio (Sent. n° 7124/2013).
E parimenti illegittimo è stato ritenuto (Cass. Sent. n° 19423/2014) il comportamento dell’erede che, subito dopo l’apertura della successione, si sia introdotto nell’appartamento ricevuto, impedendo l’accesso alla convivente del de cuius.
In conclusione, quindi, il convivente, proprietario dell’immobile (o il suo erede), non può “ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo proprietario che intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione”.

L’azione possessoria, che deve esercitarsi entro l’anno dal sofferto spoglio o dalla sua scoperta, mira, quindi, a reimmettere il titolare del diritto nella stessa situazione di fatto esistente al momento della sottrazione, assicurandogli l’esercizio del medesimo potere di fatto sul bene detenuto.

PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO CONTA IL REDDITO REALE



Una recente sentenza (Trib. di Caltanissetta, Sent. 25/07/14) ha confermato l’ormai costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice, nello stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, deve prendere in considerazione NON solo il reddito “ufficiale” del genitore obbligato, quello risultante dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio, MA anche (e soprattutto) quello “effettivo”, deducibile dallo stile di vita condotto dalla famiglia. A rilevare maggiormente ai fini della suddetta quantificazione è, quindi, il tenore di vita a cui il nucleo familiare era abituato prima del suo disgregarsi (e mantenuto, poi, dall’obbligato) soprattutto se del tutto incompatibile con quanto dichiarato all’erario. Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n° 13592/06), infatti, “le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono… (al di fuori dell’ambito puramente tributario) … valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, sicché detto giudice può, nella sua valutazione discrezionale, fondare il proprio convincimento anche su ulteriori risultanze probatorie”. Ne consegue che “alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, giacché il giudice dispone, nella materia, di un ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia medesima; ciò consente, dunque, al giudice stesso di ancorare le proprie determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante e attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. 3905/11)”. Ecco, quindi, che pur in presenza di un reddito anche molto basso, se si dimostra che il “resistente” affronta spese (per mutui e finanziamenti, autoveicoli, oggetti costosi, viaggi, attività sportive) che in alcun modo potrebbero sostenersi con le entrate dichiarate, l’assegno di mantenimento (per i figli e/o per la moglie) andrà calcolato (o adeguato) sulla base delle nuove evidenze probatorie.

lunedì 8 settembre 2014

...... MA E' SEMPRE TUTTA COLPA DELLA SUOCERA?

Gran parlare ha fatto, nei giorni scorsi, la lettera aperta, pubblicata da un diffuso quotidiano, scritta da un'illustre e inferocita suocera al celebre e bellissimo genero, reo di aver tradito e abbandonato la di lei devota ed indifesa "bambina". L'ira della vendicativa nonna si è scagliata, senza alcuna pietà  (ne' discrezione) contro l'ingrato e fedifrago marito, rendendo pubblico e oggetto di voyeurismo quello che dovrebbe rimanere, per sua natura, privato e riservato. Senza voler, però, entrare nel merito della vicenda ne' soffermarsi sull'opportunità  del plateale gesto, valutazioni che non ci competono ne' ci interessa fare, dall'episodio prendiamo, invece, spunto per riflettere sul ruolo che, spesso, la famiglia di origine ha nella crisi matrimoniale di una coppia e, perfino, nella gestione della fase successiva, quella conclusiva dell'unione. Da numerosi studi e' emerso che la principale causa di separazione e di divorzio risiede nell'intrusione dei genitori, in particolare delle mamme, nella vita matrimoniale degli sposi. E infatti, il ruolo delle suocere e', spesso, così invasivo e condizionante da rendere assai difficile, se non impossibile, la prosecuzione del sereno menage familiare. Ma se suocere di tal natura sono senz'altro da scongiurare, e', forse, troppo comodo e facile attribuire loro ogni responsabilità  quando, invece, sono i figli a doversi assumere le proprie per la loro incapacità  a recidere il cordone ombelicale ancora così saldo e ingombrante anche se, spesso, alla soglia dei quaranta. Sono proprio loro, infatti, i figli, a meritare maggior biasimo perchè, seppure ormai "grandi e vaccinati", non sono ancora in grado di ragionare da adulti, prendendo, in totale autonomia, le decisioni di volta in volta più opportune per la propria famiglia ma che, invece di porre, ove necessario, dei paletti all'ingerenza altrui, la permettono se non favoriscono, anche a scapito dell'armonia di coppia. Figli che ancora fanno riferimento a mamma e papà  (invece che al coniuge) per la gestione della casa e l'educazione dei figli, perfino per la scelta della residenza familiare e del luogo per le vacanze. Sia chiaro, il ruolo dei nonni costituisce fondamentale e insostituibile presenza affettiva ed istruttiva nella vita dei ragazzi, che attingendo dal loro prezioso bagaglio di vita e di esperienza non possono che arricchirsi. Ma altra cosa e' la scelta dell'"impostazione" che alla nuova famiglia si decide di dare, che non può, per poter funzionare, essere delegata o suggerita da altri ma necessariamente presa, insieme, solo ed esclusivamente, dai protagonisti. E anche nel caso di irreparabile frattura, starà  a loro soli decidere cosa e' meglio, soprattutto per la prole, lasciando da parte, seppur con difficoltà, rabbia e rancore, spesso, invece, alimentati da parenti invadenti ed interessati. Solo quando i giovani coniugi avranno acquisito la capacità  di compiere scelte in totale libertà  e la piena consapevolezza di poter contare l'uno sull'altro, aumenteranno le probabilità  di riuscita dell'unione; e, anche ove ciò non fosse possibile, l'indipendenza e la maturità  conquistate li aiuteranno a compiere scelte più obiettive e forse, più giuste e meno dolorose, nella definizione del conflitto.

Avv. Francesco Caracciolo

giovedì 6 marzo 2014

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE: QUAL E’ LA DIFFERENZA?


Si fa spesso confusione, specialmente tra i non “addetti ai lavori” tra assegno di mantenimento (o di separazione) e assegno divorziale, ritenendo la distinzione puramente terminologica e “temporale” ma poco sostanziale.
Al contrario, la differenza è insita nella loro stessa natura e finalità: di tipo solidaristica, il primo, assistenzialistica, il secondo.
Se, infatti, medesimi sono i presupposti principali per la loro assegnazione, l’inferiorità economico-patrimoniale di un coniuge rispetto all’altro e la necessità, per il “più debole”, di vedersi garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza o di matrimonio, profondamente diversi sono, invece, le ragioni di diritto e i criteri che ne giustificano l’attribuzione.
L’assegno di mantenimento, infatti, trova la sua ragione nell’esistenza stessa del vincolo matrimoniale (che, come noto, continua a sussistere anche durante la separazione), basandosi su quei doveri e diritti, morali e giuridici, da esso nascenti, come indicati dall’art. 143 c.c.: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco…. all’assistenza morale e materiale…”.
L’assegno divorziale richiede, invece, che il vincolo matrimoniale sia venuto meno e trova il suo fondamento nell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio (L. 1/12/1970 n° 898) che così recita: “… il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi ….anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Da quanto detto se ne deduce la totale autonomia dell’uno nei confronti dell’altro; indipendenza che si manifesta, in primis, con l’automatica estinzione dell’assegno di mantenimento (di separazione) con la pronuncia di divorzio e con la sua ininfluenza nella valutazione che il Giudice divorzile fa circa l’opportunità di attribuire quello di sua competenza; per meglio dire, il Giudice del divorzio, nel decidere, non è per nulla vincolato dal preesistente assegno di mantenimento, ma decide indipendentemente e liberamente, solo sulla base della sussistenza o meno dei requisiti richiesti e dell’esame dello stato di fatto esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Così come, allo stesso modo, la rinuncia all’assegno di mantenimento operata in sede di separazione non  preclude la richiesta e l’assegnazione di quello divorziale.
E qualora gli accordi di separazione prevedano l’esclusione del futuro assegno divorziale, questi saranno nulli in quanto aventi ad oggetto un diritto allo stato indisponibile.
Differente è anche la regolamentazione della loro decorrenza; quello di mantenimento, infatti, purché non diversamente stabilito dalle parti o dal Giudice, decorre dalla domanda; quello divorziale, dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (sempre salvo che il Giudice non disponga diversamente).
Per entrambi, infine, si ritiene, viga il principio della sospensione del diritto qualora e per il tempo in cui il titolare instauri con altra persona una convivenza avente carattere di stabilità e continuità; tipologia di convivenza more uxorio che comprende, secondo oramai un sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale e dottrinale, anche quelle omosessuali, purché aventi le medesime caratteristiche di stabilità e durata.

giovedì 17 ottobre 2013

LA RICONCILIAZIONE


Accade, talvolta, che i coniugi, dopo aver  intrapreso l’iter giudiziario per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato (sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione intervenuta prima della pronuncia di separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154 c.c., “abbandonare la domanda di separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento giudiziale, questa potrà manifestarsi in modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata armonia familiare oppure in modo tacito, con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione (sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03, n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale, domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione) col solo limite, in ossequio al principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio. 

lunedì 11 febbraio 2013

IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ (del figlio concepito durante il matrimonio)

Si ritiene avvenuto durante il matrimonio il concepimento del figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non oltre 300 dal suo scioglimento (art. 231 c.c.), con conseguente, automatica, attribuzione della paternità al marito. E’, ovviamente, possibile che, pur sussistendo tali condizioni, il coniuge non sia il padre biologico del nascituro. Il presunto padre (ma legittimati sono anche la madre o lo stesso figlio, purché maggiorenne) potrà, allora, rivolgersi al tribunale per ottenere il disconoscimento di paternità.
Tre sono i presupposti tassativamente previsti dal nostro codice civile (art. 235) perché si possa ricorrere alla relativa azione:
1) nel caso in cui i coniugi non abbiano “coabitato” (da intendersi non tanto e non solo come mancata convivenza ma, soprattutto, come assenza di rapporti sessuali) nell’arco di tempo sopra indicato;
2) se durante il suddetto periodo il coniuge era affetto da impotenza (coeundi o anche solo generandi);
3) qualora la moglie abbia commesso adulterio nel periodo specificato o abbia tenuto celata la gravidanza al marito e la stessa nascita del figlio; in tali casi, il coniuge potrà dimostrare attraverso test scientifici che il figlio presenta caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno incompatibili con le sue.
In realtà, dopo un’importante pronuncia della Corte Cost. del 2006, la prova del test genetico o del gruppo sanguigno non è più subordinata all’accertamento dell’esistenza di uno delle indicate circostanze, e potrà, quindi, essere utilizzato a prescindere dalla loro prova. Rimane tuttavia salvo il diritto della parte a carico del quale si richiede il test, di potervisi sottrarre, ma il rifiuto potrà essere liberamente valutato dal Giudice secondo il principio generale ex art. 116 c.p.c., “Il Giudice può desumere argomenti di prova …..dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in  generale, dal contegno delle parti nel processo”.   
L’azione si propone con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza del convenuto. I termini di decadenza sono, per la madre, 6 mesi dalla nascita del bambino; per il padre, un anno dalla nascita oppure dalla conoscenza della stessa o, se temporaneamente domiciliato in luogo diverso, dal ritorno nel luogo di nascita del bambino o nel luogo di residenza familiare, o, ancora, dall’effettiva conoscenza dell’esistenza di uno dei fatti di cui sopra. Per il figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età oppure dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
La sentenza che accoglie il disconoscimento ha effetto retroattivo quindi produce i suoi effetti a partire dalla data di nascita del bambino e viene annotata a margine del relativo atto; il figlio acquisisce lo status di figlio naturale riconosciuto dalla madre, e potrà, nel caso, essere riconosciuto dal padre naturale. Di conseguenza perde il cognome del padre e acquista quello della madre; Si può, però, in taluni casi, chiedere di conservare il cognome originario. La sentenza produce effetti anche nei confronti del coniuge e dei discendenti che perdono anch’essi l’uso del cognome del marito-padre disconosciuto e ogni diritto successorio.

mercoledì 16 gennaio 2013

ALIMENTI E MANTENIMENTO


La distinzione tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal punto di vista quantitativo: il primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece, mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono anche i presupposti: il diritto agli alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”, molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia, intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433 c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono anche le modalità di adempimento: nel caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato, la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece, la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente diritto.
Per entrambe le fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati determina la modifica, in aumento o in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti, come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza. 

lunedì 10 dicembre 2012

TEMPI PIU' BREVI PER IL DIVORZIO?


La legge 898 del '70 ha senz'altro rivoluzionato il modo di concepire il matrimonio, concedendo anche agli italiani, sempre un passo in ritardo rispetto al resto del mondo più “evoluto”, il sacrosanto diritto di liberarsi da un vincolo che in molti casi poteva e può trasformarsi in una vera e propria prigionia. Tante cose sono cambiate da allora e dagli anni immediatamente successivi, quando la fine del matrimonio era comunque vista con sospetto se non discredito dalla società e i divorziati additati per la strada. Oggi separati e divorziati (e single) sono un esercito e considerati, anche moralmente, alla stregua di tutti gli altri cittadini. Solo la Chiesa si mantiene saldamente ferma sulle proprie posizioni con le note limitazioni imposte ai “non più sposati dinnanzi alla legge”. E come ogni “innovazione” a cui poi ci si abitua e che diviene prassi, seppure, lo abbiamo detto, espressione ed esercizio di un fondamentale ed intangibile diritto, anche la disciplina che regolamenta l'iter divorzile necessita di una modifica per renderla più al passo coi tempi. Ci appaiono, infatti, come un’eternità di inutile purgatorio quei tre anni che devono trascorrere dalla separazione al definitivo scioglimento del vincolo e aneliamo, peraltro neanche particolarmente soddisfatti, all'approvazione del progetto di legge che stabilisce l'abbreviazione dei termini ad un anno per le coppie senza figli e a due per quelle con prole. Non soddisfatti perché ancora lontani dalle molte legislazioni straniere che prevedono una procedura assai più snella, soprattutto nei tempi, più immediati, che permette, nel giro di pochi giorni, di dire addio al soffocante legame e, se lo si desidera, di convolare a nuove nozze. Senz'altro opportuna l'attuale riduzione prevista, e' veramente auspicabile arrivare alla tempistica degli altri paesi? Oggi sposati, domani no e dopodomani ancora? Non verrebbe, forse, in questo modo snaturato il significato dell'istituto? Se fosse così rapido ed “indolore” liberarsi del coniuge, non si rischia che ad essere presa con leggerezza sia la stessa celebrazione dell'unione, forti del fatto che al primo segnale di stanchezza basti chiamare l'avvocato? O forse questo e' solo l'ennesimo segnale dell'ipocrita provincialismo italiano che  invece di aprire gli occhi sui mutamenti avvenuti all'interno della nostra società, cela le proprie paure dietro paraventi di inutili e perbenisti steccati temporali?

martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

lunedì 26 novembre 2012

IL GRATUITO PATROCINIO


Preziosissimo ma ancora poco conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio, si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale) richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro; reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente, tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso (lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario. 

giovedì 22 novembre 2012

NO, L'AVVOCATO FAI DA TE, NO!


No, non sono d’accordo con i siti per una “separazione fai da te”. Tante, troppe volte ho ricevuto coniugi in lacrime per gli errori fatti (e per i danni subiti) per aver scelto di procedere, per timore, leggerezza, presunzione, senza l’ausilio di un esperto, in una materia tanto delicata come questa. Danni, dopo, difficilmente ristorabili. L’iter che porta ad una separazione possibilmente serena ma che, in ogni caso, dal punto di vista giuridico deve essere impeccabile, è lungo e complesso e gli interessi (personali ed economici) in gioco sono talmente importanti che non posso essere lasciati all’imperizia dei singoli, con l’altissimo rischio che vengano compromessi, irrimediabilmente, diritti fondamentali. Il ricorso per la separazione (come quello per il divorzio, ma per questo, fortunatamente, l’assistenza dell’avvocato è necessaria), ossia l’atto che da avvio al procedimento, è un atto complesso, che necessita dell’operato di un professionista con specifiche competenze giuridiche, che conosce il diritto e il funzionamento della giustizia e ha i requisiti, le capacità e i mezzi per agire adeguatamente nelle questioni giuridiche. Con esso vanno regolamentati, fin nei minimi particolari, molteplici aspetti che riguardano interessi presenti e, soprattutto, futuri; cosa che chi “non è del mestiere” non può fare perché non ne ha le capacità. No, non può passare il messaggio che la separazione (dal punto di vista giuridico) è alla portata di tutti; troppo alti i rischi di commettere errori che poi si pagheranno per lungo, lunghissimo tempo. Piuttosto, vari, anche se ancora poco conosciuti, sono gli strumenti a disposizione di coloro che non possono affrontare i costi di un avvocato; tra questi, utilissimo, è quello del “gratuito patrocinio” (o “patrocinio a spese dello stato”), ossia la possibilità di avvalersi, in modo totalmente gratuito, purché in possesso di determinati requisiti reddituali, dell’operato di un legale esperto della materia.   

lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


martedì 13 novembre 2012

MEDIAZIONE, VERA INNOVAZIONE?

Argomento assai dibattuto negli ultimi mesi è quello dell'importanza della mediazione (familiare  e non) vista, sopratutto, come alternativa "pacifica" al Tribunale al quale si attribuisce, a dir il vero non senza qualche esagerazione, il ruolo di una feroce arena.
Innanzitutto è bene chiarire che la mediazione non è, per i procedimenti che in questa sede ci riguardano, e cioè la separazione e il divorzio, un'alternativa al Tribunale ma, al massimo, una fase preliminare alla quale, necessariamente, dovrà seguire quella innanzi al Giudice. I coniugi, infatti, appianate le eventuali iniziali divergenze (con l'ausilio o meno del mediatore), dovranno necessariamente adire l'Autorità Giudiziaria affinché venga sancita la fine della loro unione.
Peraltro, quello del mediare, e cioè di assistere le parti nella ricerca di un punto di incontro tra le rispettive pretese è insito nel lavoro dell’avvocato il quale, attraverso un, spesso, assai lungo e faticoso percorso, tenta, spesso riuscendoci, di superare gli iniziali, più o meno grossi, ostacoli, al “rito” consensuale.  Solo ove ciò non sia possibile si da inizio alla causa, che non deve essere vista come un capriccio degli operatori del diritto (o, ancora peggio, come irrinunciabile fonte di lauti guadagni per i venali avvocati) o delle parti ma come lo strumento, a volte inevitabile (e assai prezioso), per tutelare i diritti dei soggetti più deboli. Ecco che, quindi, sebbene sia “nuova” e non certo priva di utilità la figura del mediatore, certo non lo è la sua attività che, invece, viene da sempre svolta negli studi degli avvocati i quali, solo come ultima ratio, ricorrono alle aule dei Tribunali.   
Ed anche al Giudice è “imposto” il compito di mediare; la legge (art. 708 c.p.c. e art. 4 punto 7 L. 898/70), infatti, prevede, sia in sede di separazione che di divorzio, quale primo atto dell’iter processuale, l’obbligatorio tentativo di conciliazione (in questo caso per scongiurare, addirittura, lo scioglimento dell’unione), solo fallito il quale, si può procedere come da legge.  

martedì 21 febbraio 2012

Assistenza sanitaria

L'ultimo comma dell'art. 5 della L. 898/70 stabilisce che "il coniuge al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

Assegno a carico dell'eredità

L'art 9-bis della L. 898/70 prevede che "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro (assegno divorzile), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. 
L'assegno non spetta nel caso i (ex) coniugi abbiano precedentemente optato per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile a norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/70.  Le parti (coniuge titolare del diritto ed eredi) possono stabilire che la corresponsione dell'assegno (a carico dell'eredità) avvenga in un'unica soluzione (e, in questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese di ordine economico [v. comma 8, art. 5 L. 898/70]). Se lo stato di bisogno viene meno, il diritto de quo si estingue salvo l'eventuale ri-attribuzione in caso di nuova, sopraggiunta, necessità. Il diritto viene meno anche nel caso il titolare passi a nuove nozze.