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mercoledì 16 gennaio 2013

ALIMENTI E MANTENIMENTO


La distinzione tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal punto di vista quantitativo: il primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece, mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono anche i presupposti: il diritto agli alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”, molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia, intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433 c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono anche le modalità di adempimento: nel caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato, la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece, la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente diritto.
Per entrambe le fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati determina la modifica, in aumento o in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti, come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza. 

mercoledì 27 gennaio 2010

Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

1. Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una della cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 (Incesto) del Codice penale e per uno dei delitti di cui all'art. 519 (Violenza carnale), 521 (Atti di libidine violenti), 523 (Ratto a fine di libidine) e 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del Codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso), e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2)nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)del numero 1) del presente articolo, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n° 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge 14 Aprile 1982, n° 164.
4. (1) La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2) La domanda si propone con ricorso......