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martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

lunedì 8 febbraio 2010

AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE

Qualora l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il Giudice può disporne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, purché di tale decisione ne dia adeguata motivazione nel relativo provvedimento.
E proprio perché, dopo le modifiche introdotte dalla L. 54/2006, l'affidamento esclusivo rappresenta, ormai, un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, il legislatore, oltre a pretendere che di tale decisione ne venga data esauriente motivazione, prevede che, nel caso di domanda manifestatamente infondata, il Giudice valuti il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare. Si vuole, in questo modo, scoraggiare comportamenti dettati, più che da un reale interesse di tutela del minore, da sentimenti di astio e ripicca nei confronti dell'altro genitore (ed ex coniuge), il cui reale ed unico intento è quello di screditarne il ruolo genitoriale.


Art. 155-bis Cod. Civ.
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155. Se la domanda risulta manifestatamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile (Responsabilità aggravata).

mercoledì 27 gennaio 2010

Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

1. Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una della cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 (Incesto) del Codice penale e per uno dei delitti di cui all'art. 519 (Violenza carnale), 521 (Atti di libidine violenti), 523 (Ratto a fine di libidine) e 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del Codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso), e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2)nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)del numero 1) del presente articolo, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n° 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge 14 Aprile 1982, n° 164.
4. (1) La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2) La domanda si propone con ricorso......