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lunedì 1 marzo 2010

L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

L'art. 155 quater c.c. (come introdotto dall'art. 1, 2° comma, della L. 8/02/2006, n° 54) stabilisce che: "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolarizzazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefizinione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Con tale articolo il Legislatore ha voluto fare riferimento, quale criterio utilizzabile per l'assegnazione della casa familiare, all'esclusivo interesse dei figli (minori o maggiorenni se conviventi), modificando radicalmente il precedente orientamento che era sempre a favore del coniuge affidatario dei figli minori.
L'interesse di cui parla la norma è, "l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare" (Cass. 2/02/2006, n° 2338). Si è voluto così evitare che i figli, già provati dalla separazione dei genitori, subiscano l'ulteriore trauma dello sradicamento dal proprio ambiente, permettendo loro di mantenere inalterate, per quanto possibili, le proprie abitudini, quali la permanenza nella "propria" casa, la frequentazione della "propria" scuola, la compagnia dei "propri" amici.
L'assegnazione della casa, rileva, poi, nella regolarizzazione dei rapporti economici fra i coniugi-genitori, considerato l'eventule titolo di proprietà; infatti, nel caso di assegnazione al genitore non proprietario il Giudice dovrà tener conto e del vantaggio economico a questi derivante, e dello "svantaggio" del genitore-proprietario, il quale, dovendo farsi carico di soddisfare le proprie, nuove, esigenze abitative, subirà una notevole diminuzione di reddito. E ciò non potrà non essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno.

venerdì 5 febbraio 2010

I FIGLI

Art. 155 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscrittti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Ndr.: L'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n° 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), stabilisce il principio della bigenitorialità nell'affidamento del minore a seguito di separazione personale di coniugi, capovolgendo, così, il precedente orientamento dell'affidamento esclusivo.
L'Affido condiviso, prima un eccezione, costituisce ora la regola nel nostro ordinamento, riconoscendo in capo al minore un vero e proprio diritto alla continuità dei rapporti con entrambi i genitori (nonché con i nonni e i parenti più stretti) oltre, naturalmente, al diritto di ricevere dagli stessi la necessaria assistenza, sia morale che materiale.

mercoledì 27 gennaio 2010

Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

1. Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una della cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 (Incesto) del Codice penale e per uno dei delitti di cui all'art. 519 (Violenza carnale), 521 (Atti di libidine violenti), 523 (Ratto a fine di libidine) e 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del Codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso), e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2)nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)del numero 1) del presente articolo, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n° 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge 14 Aprile 1982, n° 164.
4. (1) La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2) La domanda si propone con ricorso......