L'art. 155 quater c.c. (come introdotto dall'art. 1, 2° comma, della L. 8/02/2006, n° 54) stabilisce che: "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolarizzazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefizinione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Con tale articolo il Legislatore ha voluto fare riferimento, quale criterio utilizzabile per l'assegnazione della casa familiare, all'esclusivo interesse dei figli (minori o maggiorenni se conviventi), modificando radicalmente il precedente orientamento che era sempre a favore del coniuge affidatario dei figli minori.
L'interesse di cui parla la norma è, "l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare" (Cass. 2/02/2006, n° 2338). Si è voluto così evitare che i figli, già provati dalla separazione dei genitori, subiscano l'ulteriore trauma dello sradicamento dal proprio ambiente, permettendo loro di mantenere inalterate, per quanto possibili, le proprie abitudini, quali la permanenza nella "propria" casa, la frequentazione della "propria" scuola, la compagnia dei "propri" amici.
L'assegnazione della casa, rileva, poi, nella regolarizzazione dei rapporti economici fra i coniugi-genitori, considerato l'eventule titolo di proprietà; infatti, nel caso di assegnazione al genitore non proprietario il Giudice dovrà tener conto e del vantaggio economico a questi derivante, e dello "svantaggio" del genitore-proprietario, il quale, dovendo farsi carico di soddisfare le proprie, nuove, esigenze abitative, subirà una notevole diminuzione di reddito. E ciò non potrà non essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno.
L'interesse di cui parla la norma è, "l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare" (Cass. 2/02/2006, n° 2338). Si è voluto così evitare che i figli, già provati dalla separazione dei genitori, subiscano l'ulteriore trauma dello sradicamento dal proprio ambiente, permettendo loro di mantenere inalterate, per quanto possibili, le proprie abitudini, quali la permanenza nella "propria" casa, la frequentazione della "propria" scuola, la compagnia dei "propri" amici.
L'assegnazione della casa, rileva, poi, nella regolarizzazione dei rapporti economici fra i coniugi-genitori, considerato l'eventule titolo di proprietà; infatti, nel caso di assegnazione al genitore non proprietario il Giudice dovrà tener conto e del vantaggio economico a questi derivante, e dello "svantaggio" del genitore-proprietario, il quale, dovendo farsi carico di soddisfare le proprie, nuove, esigenze abitative, subirà una notevole diminuzione di reddito. E ciò non potrà non essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno.