Visualizzazione post con etichetta scioglimento matrimonio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta scioglimento matrimonio. Mostra tutti i post

lunedì 20 febbraio 2012

Trattamento di fine rapporto

L'art. 12-bis della L. 898/70 prevede che il coniuge "divorziato" non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale (pari al 40% dell' indennità totale spettante divisa per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".

Il diritto in capo all' (ex) coniuge sorge, quindi, se il coniuge obbligato ha maturato l'indennità al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Se, invece, la stessa è stata percepita precedentemente, durante il matrimonio o in costanza di separazione, si seguirà, se i coniugi in regime di comunione legale, la disciplina prevista per la separazione della comunione e andrà a far eventualmente parte (la parte inutilizzata dal percipiente) della "comunione de residuo". Se, invece, in regime di separazione dei beni, l'indennità reterà totalmente nella disponibilità del coniuge titolare andando ad aumentare il suo patrimonio, con la conseguenza che se ne terrà conto al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento (o divorzile).

mercoledì 17 marzo 2010

IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è quel complesso di beni specifici determinati, immobili, mobili registrati o titoli di credito (con esclusione dei beni mobili e le somme di denaro il cui regime circolatorio ne rende difficile l'assoggettamento ad un vincolo di scopo) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia; i coniugi, pertanto, non possono disporne o goderne in modo contrastante agli interessi della famiglia. Anche i frutti dei beni devono essere impiegati per le necessità della famiglia.
Il fondo si costituisce ad opera di uno o entrambi i coniugi o di un terzo, per atto pubblico o, nel caso del terzo, anche per testamento. Nel caso di costituzione per atto tra vivi da parte del terzo, è necessaria, per il suo perfezionamento, l'accettazione dei coniugi che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore. Si ritiene che l'accettazione sia necessaria (da parte dell'altro coniuge) anche nel caso di costituzione operata da uno solo dei coniugi.
La proprietà dei beni del fondo, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi che ne saranno titolari pro indiviso. Ai sensi dell'art. 168 c.c. l'amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (art. 180 ss. c.c.). L'Amministrazione ordinaria spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, quella straordinaria (alienazione dei beni del fondo, costituzione di pegno, iscrizione di ipoteca), invece, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. Solo nel caso di contrasto insanabile o di lontananza o impedimento dell'altro coniuge, è possibile ricorrere al Giudice per ottenere specifica autorizzazione.
A norma dell'art. 171 c.c. si verifica la cessazione del fondo a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio; in tal caso il Giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Si ritiene, infine, che il fondo possa cessare anche a seguito di volontà contraria di chi la costituito, purché anche la revoca venga fatta nella forma dell'atto pubblico.

mercoledì 27 gennaio 2010

Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

1. Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una della cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 (Incesto) del Codice penale e per uno dei delitti di cui all'art. 519 (Violenza carnale), 521 (Atti di libidine violenti), 523 (Ratto a fine di libidine) e 524 (Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio) del Codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 (Lesione personale), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso), e agli articoli 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e 643 (Circonvenzione di persone incapaci) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2)nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)del numero 1) del presente articolo, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n° 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge 14 Aprile 1982, n° 164.
4. (1) La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2) La domanda si propone con ricorso......