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martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


venerdì 5 febbraio 2010

I FIGLI

Art. 155 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscrittti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Ndr.: L'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n° 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), stabilisce il principio della bigenitorialità nell'affidamento del minore a seguito di separazione personale di coniugi, capovolgendo, così, il precedente orientamento dell'affidamento esclusivo.
L'Affido condiviso, prima un eccezione, costituisce ora la regola nel nostro ordinamento, riconoscendo in capo al minore un vero e proprio diritto alla continuità dei rapporti con entrambi i genitori (nonché con i nonni e i parenti più stretti) oltre, naturalmente, al diritto di ricevere dagli stessi la necessaria assistenza, sia morale che materiale.