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lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


mercoledì 21 aprile 2010

L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

ART 12-bis L. 898/70
"Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"
Anche per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, così come per la pensione di reversibilità, la norma prevede il concorso di determinati, indefettibili presupposti:
a) che sia stato pronunciato il divorzio
b) che l'ex coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze
c) che lo stesso sia titolare dell'assegno divorzile
In merito alle modalità di calcolo dell'indennità, due sono gli orientamenti prevalenti:
1) secondo alcuni, l'ammontare dell'indennita complessivamente percepita dovrà essere diviso per gli anni di lavoro e l'importo così ottenuto moltiplicato per gli anni di matrimonio; sul risultato si calcolerà il 40% che spetterà al coniuge divorziato.
2) secondo altri dovrebbero utilizzarsi i criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto come previsti dall'art. 2120 c.c.: ossia dovranno essere addizionate le quote di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il tempo del matrimonio, periodicamente rivalutate, e su questo importo dovrò calcolarsi la percentuale del 40% di spettanza del coniuge divorziato.
Per quanto concerne, infine, il soggetto obbligato alla corresponsione, secondo una tesi più restrittiva, questi è solo l'ex coniuge con la conseguenza che il coniuge divorziato potrà vantare il proprio credito solo nei suoi confronti; secondo altra tesi, soggetto obbligato è anche il datore di lavoro dell'ex coniuge, con la conseguenza che l'avente diritto potrà pretendere il pagamento della percentuale di indennità spettantegli direttamente dal datore di lavoro del proprio ex coniuge.