Visualizzazione post con etichetta coniugi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta coniugi. Mostra tutti i post

giovedì 17 ottobre 2013

LA RICONCILIAZIONE


Accade, talvolta, che i coniugi, dopo aver  intrapreso l’iter giudiziario per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato (sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione intervenuta prima della pronuncia di separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154 c.c., “abbandonare la domanda di separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento giudiziale, questa potrà manifestarsi in modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata armonia familiare oppure in modo tacito, con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione (sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03, n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale, domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione) col solo limite, in ossequio al principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio. 

giovedì 22 novembre 2012

NO, L'AVVOCATO FAI DA TE, NO!


No, non sono d’accordo con i siti per una “separazione fai da te”. Tante, troppe volte ho ricevuto coniugi in lacrime per gli errori fatti (e per i danni subiti) per aver scelto di procedere, per timore, leggerezza, presunzione, senza l’ausilio di un esperto, in una materia tanto delicata come questa. Danni, dopo, difficilmente ristorabili. L’iter che porta ad una separazione possibilmente serena ma che, in ogni caso, dal punto di vista giuridico deve essere impeccabile, è lungo e complesso e gli interessi (personali ed economici) in gioco sono talmente importanti che non posso essere lasciati all’imperizia dei singoli, con l’altissimo rischio che vengano compromessi, irrimediabilmente, diritti fondamentali. Il ricorso per la separazione (come quello per il divorzio, ma per questo, fortunatamente, l’assistenza dell’avvocato è necessaria), ossia l’atto che da avvio al procedimento, è un atto complesso, che necessita dell’operato di un professionista con specifiche competenze giuridiche, che conosce il diritto e il funzionamento della giustizia e ha i requisiti, le capacità e i mezzi per agire adeguatamente nelle questioni giuridiche. Con esso vanno regolamentati, fin nei minimi particolari, molteplici aspetti che riguardano interessi presenti e, soprattutto, futuri; cosa che chi “non è del mestiere” non può fare perché non ne ha le capacità. No, non può passare il messaggio che la separazione (dal punto di vista giuridico) è alla portata di tutti; troppo alti i rischi di commettere errori che poi si pagheranno per lungo, lunghissimo tempo. Piuttosto, vari, anche se ancora poco conosciuti, sono gli strumenti a disposizione di coloro che non possono affrontare i costi di un avvocato; tra questi, utilissimo, è quello del “gratuito patrocinio” (o “patrocinio a spese dello stato”), ossia la possibilità di avvalersi, in modo totalmente gratuito, purché in possesso di determinati requisiti reddituali, dell’operato di un legale esperto della materia.   

venerdì 5 febbraio 2010

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Art. 150 c.c. Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 c.c Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi , fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio