La legge 898 del '70
ha senz'altro rivoluzionato il modo di concepire il
matrimonio, concedendo anche agli italiani, sempre un passo in ritardo rispetto
al resto del mondo più “evoluto”, il sacrosanto diritto di liberarsi da un
vincolo che in molti casi poteva e può trasformarsi in una vera e propria
prigionia. Tante cose sono cambiate da allora e dagli anni immediatamente
successivi, quando la fine del matrimonio era comunque vista con sospetto se
non discredito dalla società e i divorziati additati per la strada. Oggi
separati e divorziati (e single) sono un esercito e considerati, anche
moralmente, alla stregua di tutti gli altri cittadini. Solo la Chiesa si
mantiene saldamente ferma sulle proprie posizioni con le note limitazioni
imposte ai “non più sposati dinnanzi alla legge”. E come ogni “innovazione” a
cui poi ci si abitua e che diviene prassi, seppure, lo abbiamo detto,
espressione ed esercizio di un fondamentale ed intangibile diritto, anche la
disciplina che regolamenta l'iter divorzile necessita di una modifica per
renderla più al passo coi tempi. Ci appaiono, infatti, come un’eternità di
inutile purgatorio quei tre anni che devono trascorrere dalla separazione al
definitivo scioglimento del vincolo e aneliamo, peraltro neanche
particolarmente soddisfatti, all'approvazione del progetto di legge che stabilisce l'abbreviazione dei termini ad un anno per le coppie senza figli e a due per
quelle con prole. Non soddisfatti perché ancora lontani dalle molte
legislazioni straniere che prevedono una procedura assai più snella,
soprattutto nei tempi, più immediati, che permette, nel giro di pochi giorni,
di dire addio al soffocante legame e, se lo si desidera, di convolare a nuove
nozze. Senz'altro opportuna l'attuale riduzione prevista, e' veramente
auspicabile arrivare alla tempistica degli altri paesi? Oggi sposati, domani no
e dopodomani ancora? Non verrebbe, forse, in questo modo snaturato il significato
dell'istituto? Se fosse così rapido ed “indolore” liberarsi del coniuge, non si
rischia che ad essere presa con leggerezza sia la stessa celebrazione
dell'unione, forti del fatto che al primo segnale di stanchezza basti chiamare
l'avvocato? O forse questo e' solo l'ennesimo segnale dell'ipocrita
provincialismo italiano che invece di aprire gli occhi sui mutamenti
avvenuti all'interno della nostra società, cela le proprie paure dietro
paraventi di inutili e perbenisti steccati temporali?
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lunedì 10 dicembre 2012
martedì 13 novembre 2012
MEDIAZIONE, VERA INNOVAZIONE?
Argomento assai dibattuto negli ultimi mesi è quello dell'importanza della mediazione (familiare e non) vista, sopratutto, come alternativa "pacifica" al Tribunale al quale si attribuisce, a dir il vero non senza qualche esagerazione, il ruolo di una feroce arena.
Innanzitutto è bene chiarire che la mediazione non è, per i procedimenti che in questa sede ci riguardano, e cioè la separazione e il divorzio, un'alternativa al Tribunale ma, al massimo, una fase preliminare alla quale, necessariamente, dovrà seguire quella innanzi al Giudice. I coniugi, infatti, appianate le eventuali iniziali divergenze (con l'ausilio o meno del mediatore), dovranno necessariamente adire l'Autorità Giudiziaria affinché venga sancita la fine della loro unione.
Peraltro, quello del mediare, e cioè di assistere le parti nella ricerca di un punto di incontro tra le rispettive pretese è insito nel lavoro dell’avvocato il quale, attraverso un, spesso, assai lungo e faticoso percorso, tenta, spesso riuscendoci, di superare gli iniziali, più o meno grossi, ostacoli, al “rito” consensuale. Solo ove ciò non sia possibile si da inizio alla causa, che non deve essere vista come un capriccio degli operatori del diritto (o, ancora peggio, come irrinunciabile fonte di lauti guadagni per i venali avvocati) o delle parti ma come lo strumento, a volte inevitabile (e assai prezioso), per tutelare i diritti dei soggetti più deboli. Ecco che, quindi, sebbene sia “nuova” e non certo priva di utilità la figura del mediatore, certo non lo è la sua attività che, invece, viene da sempre svolta negli studi degli avvocati i quali, solo come ultima ratio, ricorrono alle aule dei Tribunali.
Ed anche al Giudice è “imposto” il compito di mediare; la legge (art. 708 c.p.c. e art. 4 punto 7 L . 898/70), infatti, prevede, sia in sede di separazione che di divorzio, quale primo atto dell’iter processuale, l’obbligatorio tentativo di conciliazione (in questo caso per scongiurare, addirittura, lo scioglimento dell’unione), solo fallito il quale, si può procedere come da legge.
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