giovedì 17 ottobre 2013

LA RICONCILIAZIONE


Accade, talvolta, che i coniugi, dopo aver  intrapreso l’iter giudiziario per la separazione personale o finanche a procedimento già concluso, decidano di riconciliarsi.
Ma cosa bisogna fare perché questa abbia effetto e quali saranno le conseguenze sul provvedimento emanato (sentenza o decreto di omologa)?
Nel caso di riconciliazione intervenuta prima della pronuncia di separazione, sarà sufficiente, come chiaramente enunciato dall’art. 154 c.c., “abbandonare la domanda di separazione personale già proposta”; in questo caso si avranno, quindi, effetti esclusivamente processuali-estintivi; il procedimento, cioè, si interromperà e alcuna conseguenza ricadrà sul vincolo matrimoniale.
Nel caso, invece, di riconciliazione avvenuta dopo il provvedimento giudiziale, questa potrà manifestarsi in modo espresso, e cioè con una dichiarazione che attesti la ritrovata armonia familiare oppure in modo tacito, con un “comportamento concludente” ossia con una condotta che sia inequivocabilmente incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.). Ma si badi, non sarà sufficiente (seppure assume, indubbiamente, un forte valore presuntivo) la sola ripresa della coabitazione (sappiamo bene che spesso, questa, è solo una soluzione obbligata, dettata da ragioni meramente economiche) e neppure la saltuaria frequentazione con il coniuge anche se accompagnata da rapporti sessuali (e addirittura se da questi consegua il concepimento di un figlio), ma è necessario, perché si abbia vera riconciliazione, produttrice di effetti giuridici, qualcosa di più profondo, un atteggiamento o, meglio, una serie di atti, gesti, azioni che evidenzino, in modo chiaro, il superamento della frattura coniugale e la ricostruzione dell’unità familiare perduta, intesa quale ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi concretizzantesi, la prima, nell’animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, la seconda, nella convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali.(Cass. civ. 16/10/03, n° 15481)
Diversi, da un punto di vista strettamente giuridico, le conseguenze, a seconda del momento (processuale) in cui si sia verificata la riconciliazione.
Se infatti questa è avvenuta dopo l’avvio del procedimento giudiziale (deposito del ricorso) ma prima che questo sia giunto alla sua conclusione, alcuna preclusione è prevista nel caso di nuova, successiva, richiesta di separazione.
Qualora, invece, la volontà riconciliativa si sia manifestata a procedimento già concluso (sentenza), la nuova, eventuale, domanda di separazione potrà fondarsi solo su fatti “nuovi” cioè soltanto “in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” art. 157 c.c., 2 comma.
Con la riconciliazione, infine, cessano, con efficacia ex nunc, tutti gli effetti della separazione, sia quelli riguardanti i figli che quelli di natura personale e patrimoniale con conseguente ripristino del regime patrimoniale originariamente adottato (ma, in caso di comunione legale, non vi rientreranno i beni acquistati durante la separazione) col solo limite, in ossequio al principio costituzionale di tutela della buona fede, del rispetto dei diritti dei terzi, ai quali non potrà opporsi l’intervenuta riconciliazione salvo che questa non sia stata annotata a margine dell’atto di matrimonio. 

lunedì 11 febbraio 2013

IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ (del figlio concepito durante il matrimonio)

Si ritiene avvenuto durante il matrimonio il concepimento del figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non oltre 300 dal suo scioglimento (art. 231 c.c.), con conseguente, automatica, attribuzione della paternità al marito. E’, ovviamente, possibile che, pur sussistendo tali condizioni, il coniuge non sia il padre biologico del nascituro. Il presunto padre (ma legittimati sono anche la madre o lo stesso figlio, purché maggiorenne) potrà, allora, rivolgersi al tribunale per ottenere il disconoscimento di paternità.
Tre sono i presupposti tassativamente previsti dal nostro codice civile (art. 235) perché si possa ricorrere alla relativa azione:
1) nel caso in cui i coniugi non abbiano “coabitato” (da intendersi non tanto e non solo come mancata convivenza ma, soprattutto, come assenza di rapporti sessuali) nell’arco di tempo sopra indicato;
2) se durante il suddetto periodo il coniuge era affetto da impotenza (coeundi o anche solo generandi);
3) qualora la moglie abbia commesso adulterio nel periodo specificato o abbia tenuto celata la gravidanza al marito e la stessa nascita del figlio; in tali casi, il coniuge potrà dimostrare attraverso test scientifici che il figlio presenta caratteristiche genetiche e del gruppo sanguigno incompatibili con le sue.
In realtà, dopo un’importante pronuncia della Corte Cost. del 2006, la prova del test genetico o del gruppo sanguigno non è più subordinata all’accertamento dell’esistenza di uno delle indicate circostanze, e potrà, quindi, essere utilizzato a prescindere dalla loro prova. Rimane tuttavia salvo il diritto della parte a carico del quale si richiede il test, di potervisi sottrarre, ma il rifiuto potrà essere liberamente valutato dal Giudice secondo il principio generale ex art. 116 c.p.c., “Il Giudice può desumere argomenti di prova …..dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in  generale, dal contegno delle parti nel processo”.   
L’azione si propone con ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza del convenuto. I termini di decadenza sono, per la madre, 6 mesi dalla nascita del bambino; per il padre, un anno dalla nascita oppure dalla conoscenza della stessa o, se temporaneamente domiciliato in luogo diverso, dal ritorno nel luogo di nascita del bambino o nel luogo di residenza familiare, o, ancora, dall’effettiva conoscenza dell’esistenza di uno dei fatti di cui sopra. Per il figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età oppure dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
La sentenza che accoglie il disconoscimento ha effetto retroattivo quindi produce i suoi effetti a partire dalla data di nascita del bambino e viene annotata a margine del relativo atto; il figlio acquisisce lo status di figlio naturale riconosciuto dalla madre, e potrà, nel caso, essere riconosciuto dal padre naturale. Di conseguenza perde il cognome del padre e acquista quello della madre; Si può, però, in taluni casi, chiedere di conservare il cognome originario. La sentenza produce effetti anche nei confronti del coniuge e dei discendenti che perdono anch’essi l’uso del cognome del marito-padre disconosciuto e ogni diritto successorio.

mercoledì 16 gennaio 2013

ALIMENTI E MANTENIMENTO


La distinzione tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento si manifesta, innanzitutto, dal punto di vista quantitativo: il primo, infatti, si sostanzia nella soddisfazione delle esigenze basilari dell’esistenza (vitto, alloggio, indumenti “necessari”), il secondo, invece, mira a far conservare al titolare quei beni e vantaggi economici, anche semplicemente utili o voluttuari, dei quali lo stesso già godeva in seno alla famiglia prima del suo scioglimento; in altre parole quegli agi costituenti il c.d. “tenore di vita”, di cui il nucleo familiare era solito giovarsi. In questo caso l’obbligo del coniuge (e del genitore) di prendersi cura dei propri familiari, non si limita a garantire quelle necessità atte a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza, ma tutto quanto necessario per il raggiungimento di uno stato di benessere e felicità.
E differenti sono anche i presupposti: il diritto agli alimenti richiede uno stato di bisogno del beneficiario, cioè quella condizione di chi non riesce a provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni principali e si trova, pertanto, in una situazione di indigenza; quello al mantenimento, invece, spetta anche a chi, pur in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per vivere in modo dignitoso, non può, con le proprie risorse, garantirsi lo stesso stile di vita al quale era abituato durante il matrimonio.
Diversa, poi, è l’estensione del vincolo “parentale”, molto più ampio per quanto concerne gli alimenti, assai più ristretto per il mantenimento; il primo, infatti, comprende tutti i membri della famiglia, intesa in senso lato, e pertanto obbligati (o beneficiari) sono, ex art. 433 c.c., il coniuge, i figli, o loro discendenti prossimi, i genitori o gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle. Il secondo, al contrario, vincola e spetta solo ai membri della famiglia intesa quale nucleo familiare convivente.
E diverse sono anche le modalità di adempimento: nel caso di obbligo alimentare, il codice civile prevede (art 443), per l’onerato, la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico o l’accoglimento in casa propria dell’alimentando ma, si ritiene, possa essere ugualmente valida, in alternativa, la possibilità di concedere allo stesso l’utilizzo gratuito di un alloggio separato oppure la fornitura periodica di altri beni in natura (anziché in danaro) o, ancora, la garanzia dell’assistenza di un terzo a costo zero. La corresponsione di una somma di denaro è, invece, la forma principalmente utilizzata per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, con la sola variante di poterla erogare invece che in modalità periodica, in un unica soluzione (corresponsione una tantum) o, al più, sostituendola con il trasferimento della proprietà di uno o più beni, purché vi sia, in ogni caso, il consenso dell’avente diritto.
Per entrambe le fattispecie il mutamento delle condizioni economiche dei soggetti interessati determina la modifica, in aumento o in diminuzione, dell’obbligo alimentare, fino alla cessazione dello stesso qualora non ne ricorrano più i presupposti, come quando il titolare del diritto contragga un nuovo matrimonio o, ipotesi ormai considerata ugualmente valida, instauri una stabile convivenza dalla quale, può ritenersi, derivino quegli obblighi, anche se solo di carattere morale, di mutua assistenza ed aiuto nelle varie fasi dell’esistenza. 

lunedì 10 dicembre 2012

TEMPI PIU' BREVI PER IL DIVORZIO?


La legge 898 del '70 ha senz'altro rivoluzionato il modo di concepire il matrimonio, concedendo anche agli italiani, sempre un passo in ritardo rispetto al resto del mondo più “evoluto”, il sacrosanto diritto di liberarsi da un vincolo che in molti casi poteva e può trasformarsi in una vera e propria prigionia. Tante cose sono cambiate da allora e dagli anni immediatamente successivi, quando la fine del matrimonio era comunque vista con sospetto se non discredito dalla società e i divorziati additati per la strada. Oggi separati e divorziati (e single) sono un esercito e considerati, anche moralmente, alla stregua di tutti gli altri cittadini. Solo la Chiesa si mantiene saldamente ferma sulle proprie posizioni con le note limitazioni imposte ai “non più sposati dinnanzi alla legge”. E come ogni “innovazione” a cui poi ci si abitua e che diviene prassi, seppure, lo abbiamo detto, espressione ed esercizio di un fondamentale ed intangibile diritto, anche la disciplina che regolamenta l'iter divorzile necessita di una modifica per renderla più al passo coi tempi. Ci appaiono, infatti, come un’eternità di inutile purgatorio quei tre anni che devono trascorrere dalla separazione al definitivo scioglimento del vincolo e aneliamo, peraltro neanche particolarmente soddisfatti, all'approvazione del progetto di legge che stabilisce l'abbreviazione dei termini ad un anno per le coppie senza figli e a due per quelle con prole. Non soddisfatti perché ancora lontani dalle molte legislazioni straniere che prevedono una procedura assai più snella, soprattutto nei tempi, più immediati, che permette, nel giro di pochi giorni, di dire addio al soffocante legame e, se lo si desidera, di convolare a nuove nozze. Senz'altro opportuna l'attuale riduzione prevista, e' veramente auspicabile arrivare alla tempistica degli altri paesi? Oggi sposati, domani no e dopodomani ancora? Non verrebbe, forse, in questo modo snaturato il significato dell'istituto? Se fosse così rapido ed “indolore” liberarsi del coniuge, non si rischia che ad essere presa con leggerezza sia la stessa celebrazione dell'unione, forti del fatto che al primo segnale di stanchezza basti chiamare l'avvocato? O forse questo e' solo l'ennesimo segnale dell'ipocrita provincialismo italiano che  invece di aprire gli occhi sui mutamenti avvenuti all'interno della nostra società, cela le proprie paure dietro paraventi di inutili e perbenisti steccati temporali?

martedì 4 dicembre 2012

QUANDO IL GENITORE "LATITA"


La L. n° 54 del 2006 più nota per aver introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure apportato altre importanti novità per quanto concerne le controversie sorte tra i coniugi a causa del mancato rispetto delle modalità di affidamento e, in particolare, per l’inosservanza degli obblighi dagli stessi assunti in sede di separazione e divorzio (e nei procedimenti di affidamento nel caso di genitori non coniugati).
L’art 709 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che in presenza di gravi inadempienze e/o violazioni, il Giudice può emettere provvedimenti sanzionatori a carico del genitore responsabile; sanzioni che, a seconda della gravità dell’inadempimento, vanno dalla semplice ammonizione, al più incisivo risarcimento del danno (a favore del minore e/o dell’altro genitore) fino all’inflizione di una multa che può arrivare anche a 5.000,00 Euro.
In questo modo si è voluto disincentivare e nel caso punire il comportamento sia di quei genitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici ostacolando la frequentazione del figlio con l’altro genitore, sia di quelli che, una volta fuori casa, mostrano disinteresse a mantenere e coltivare un rapporto con la prole, “dimenticandosi” del proprio ruolo.
Il legislatore, quindi, ancora una volta ha inteso porre al centro del proprio operato gli interessi del minore, tutelandolo da quei comportamenti che, impedendo il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, si traducono, di fatto, in un pregiudizio per la realizzazione dei fondamentali diritti dei ragazzi; misure atte ad arginare tutti quei, assai spesso pretestuosi, contrasti tra i coniugi che turbano l’atmosfera familiare e, di conseguenza, l’equilibrio psico-fisico dei figli coinvolti nella crisi della famiglia.

lunedì 26 novembre 2012

IL GRATUITO PATROCINIO


Preziosissimo ma ancora poco conosciuto strumento per chi si trova in difficoltà economiche ma non per questo vuole e/o deve rinunciare a far valere i propri diritti, è il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello stato, che dir si voglia) che garantisce, anche ai meno abbienti, la possibilità di rivolgersi agli organi giudiziari mediante l’ausilio di un avvocato pagato dallo Stato. Al contrario di quanto si pensi, il procedimento per l’ottenimento del beneficio è molto semplice purché si sia in possesso dei requisiti reddituali richiesti. E’ infatti sufficiente rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presente c/o il Palazzo di Giustizia della propria zona e compilare la richiesta da corredare con la propria documentazione fiscale o, per i senza lavoro, con un’autocertificazione che attesti di essere soggetto a reddito zero. Una volta ammessi al patrocinio, si potrà scegliere un difensore tra quelli iscritti in appostiti elenchi istituiti (e liberamente consultabili) presso i vari Ordini.
Il requisito (fondamentale) richiesto è quello di avere entrate annue che non superino i 10.628,16 euro; reddito generalmente inteso come familiare (da considerarsi, quindi, complessivamente, tutti i redditi del nucleo familiare) ma non per i procedimenti di separazione e divorzio (e per gli altri nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi), per i quali, invece, si valuta solo il reddito personale, cioè esclusivamente quello del soggetto che chiede tutela. In questo modo si permette anche al coniuge con basso (lavoratore part-time) o senza reddito (lavoratore casalingo) di beneficiare del diritto e poter procedere con l’iter giudiziario. 

giovedì 22 novembre 2012

NO, L'AVVOCATO FAI DA TE, NO!


No, non sono d’accordo con i siti per una “separazione fai da te”. Tante, troppe volte ho ricevuto coniugi in lacrime per gli errori fatti (e per i danni subiti) per aver scelto di procedere, per timore, leggerezza, presunzione, senza l’ausilio di un esperto, in una materia tanto delicata come questa. Danni, dopo, difficilmente ristorabili. L’iter che porta ad una separazione possibilmente serena ma che, in ogni caso, dal punto di vista giuridico deve essere impeccabile, è lungo e complesso e gli interessi (personali ed economici) in gioco sono talmente importanti che non posso essere lasciati all’imperizia dei singoli, con l’altissimo rischio che vengano compromessi, irrimediabilmente, diritti fondamentali. Il ricorso per la separazione (come quello per il divorzio, ma per questo, fortunatamente, l’assistenza dell’avvocato è necessaria), ossia l’atto che da avvio al procedimento, è un atto complesso, che necessita dell’operato di un professionista con specifiche competenze giuridiche, che conosce il diritto e il funzionamento della giustizia e ha i requisiti, le capacità e i mezzi per agire adeguatamente nelle questioni giuridiche. Con esso vanno regolamentati, fin nei minimi particolari, molteplici aspetti che riguardano interessi presenti e, soprattutto, futuri; cosa che chi “non è del mestiere” non può fare perché non ne ha le capacità. No, non può passare il messaggio che la separazione (dal punto di vista giuridico) è alla portata di tutti; troppo alti i rischi di commettere errori che poi si pagheranno per lungo, lunghissimo tempo. Piuttosto, vari, anche se ancora poco conosciuti, sono gli strumenti a disposizione di coloro che non possono affrontare i costi di un avvocato; tra questi, utilissimo, è quello del “gratuito patrocinio” (o “patrocinio a spese dello stato”), ossia la possibilità di avvalersi, in modo totalmente gratuito, purché in possesso di determinati requisiti reddituali, dell’operato di un legale esperto della materia.