lunedì 19 novembre 2012

IL DIRITTO DI ESSERE NONNI


Sempre grandissima attenzione suscita (giustamente), in tema di separazione e divorzio, la problematica relativa alla tutela dei diritti di genitori e figli, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità. Troppo spesso, invece, viene trascurata (assai ingiustamente!) quella relativa alla tutela dei diritti di un’altra categoria di soggetti di fondamentale importanza, quella dei nonni (e dei nipoti).
Benché i nonni rivestano, con il loro bagaglio affettivo e di esperienza di inestimabile valore, un ruolo importantissimo nella vita e per la crescita psico-affettiva e culturale del minore e siano, quindi, un’insostituibile presenza per la formazione degli adulti di domani, il loro status viene, invece, troppo spesso dimenticato o posto in secondo piano. Anche il nostro legislatore se ne è per lungo tempo disinteressato, non preoccupandosi, o facendolo in modo solo marginale, di quanto anche su di loro si riflettano gli effetti negativi della separazione. Sono tantissimi i casi in cui i nonni, a seguito della separazione del proprio figlio/a dal coniuge, si sono visti privare della compagnia del nipote, con immaginabile, enorme sofferenza per entrambi.
A correggere, almeno in parte, le cose (tanto, infatti, ci sarebbe ancora da fare!), è intervenuta la legge n° 54 del 2006 la quale, oltre ad aver definitivamente sancito il principio della bigenitorialità con l’affidamento condiviso, ha pure stabilito (art. 155 c.c.) che “il figlio minore ha il diritto ……….. di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, statuendo, così, un altro importantissimo principio, quello dell’importanza dei rapporti parentali, concepiti come un diritto del minore (e dei parenti) che quindi, in quanto tale, va protetto e tutelato. 


martedì 13 novembre 2012

MEDIAZIONE, VERA INNOVAZIONE?

Argomento assai dibattuto negli ultimi mesi è quello dell'importanza della mediazione (familiare  e non) vista, sopratutto, come alternativa "pacifica" al Tribunale al quale si attribuisce, a dir il vero non senza qualche esagerazione, il ruolo di una feroce arena.
Innanzitutto è bene chiarire che la mediazione non è, per i procedimenti che in questa sede ci riguardano, e cioè la separazione e il divorzio, un'alternativa al Tribunale ma, al massimo, una fase preliminare alla quale, necessariamente, dovrà seguire quella innanzi al Giudice. I coniugi, infatti, appianate le eventuali iniziali divergenze (con l'ausilio o meno del mediatore), dovranno necessariamente adire l'Autorità Giudiziaria affinché venga sancita la fine della loro unione.
Peraltro, quello del mediare, e cioè di assistere le parti nella ricerca di un punto di incontro tra le rispettive pretese è insito nel lavoro dell’avvocato il quale, attraverso un, spesso, assai lungo e faticoso percorso, tenta, spesso riuscendoci, di superare gli iniziali, più o meno grossi, ostacoli, al “rito” consensuale.  Solo ove ciò non sia possibile si da inizio alla causa, che non deve essere vista come un capriccio degli operatori del diritto (o, ancora peggio, come irrinunciabile fonte di lauti guadagni per i venali avvocati) o delle parti ma come lo strumento, a volte inevitabile (e assai prezioso), per tutelare i diritti dei soggetti più deboli. Ecco che, quindi, sebbene sia “nuova” e non certo priva di utilità la figura del mediatore, certo non lo è la sua attività che, invece, viene da sempre svolta negli studi degli avvocati i quali, solo come ultima ratio, ricorrono alle aule dei Tribunali.   
Ed anche al Giudice è “imposto” il compito di mediare; la legge (art. 708 c.p.c. e art. 4 punto 7 L. 898/70), infatti, prevede, sia in sede di separazione che di divorzio, quale primo atto dell’iter processuale, l’obbligatorio tentativo di conciliazione (in questo caso per scongiurare, addirittura, lo scioglimento dell’unione), solo fallito il quale, si può procedere come da legge.  

martedì 21 febbraio 2012

Assistenza sanitaria

L'ultimo comma dell'art. 5 della L. 898/70 stabilisce che "il coniuge al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze".

Assegno a carico dell'eredità

L'art 9-bis della L. 898/70 prevede che "a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro (assegno divorzile), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità. 
L'assegno non spetta nel caso i (ex) coniugi abbiano precedentemente optato per la corresponsione una tantum dell'assegno divorzile a norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/70.  Le parti (coniuge titolare del diritto ed eredi) possono stabilire che la corresponsione dell'assegno (a carico dell'eredità) avvenga in un'unica soluzione (e, in questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese di ordine economico [v. comma 8, art. 5 L. 898/70]). Se lo stato di bisogno viene meno, il diritto de quo si estingue salvo l'eventuale ri-attribuzione in caso di nuova, sopraggiunta, necessità. Il diritto viene meno anche nel caso il titolare passi a nuove nozze.

lunedì 20 febbraio 2012

Trattamento di fine rapporto

L'art. 12-bis della L. 898/70 prevede che il coniuge "divorziato" non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale (pari al 40% dell' indennità totale spettante divisa per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".

Il diritto in capo all' (ex) coniuge sorge, quindi, se il coniuge obbligato ha maturato l'indennità al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.

Se, invece, la stessa è stata percepita precedentemente, durante il matrimonio o in costanza di separazione, si seguirà, se i coniugi in regime di comunione legale, la disciplina prevista per la separazione della comunione e andrà a far eventualmente parte (la parte inutilizzata dal percipiente) della "comunione de residuo". Se, invece, in regime di separazione dei beni, l'indennità reterà totalmente nella disponibilità del coniuge titolare andando ad aumentare il suo patrimonio, con la conseguenza che se ne terrà conto al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento (o divorzile).

giovedì 2 febbraio 2012

Azione di regresso verso il genitore inadempiente

L'obbligo di mantenere i figli (legittimi o naturali) sussiste in capo ad entrambi i genitori e decorre dal momento della nascita del figlio.
I genitori devono adempiervi in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148 c.c.).
Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (regresso tra condebitori).

Contratti di convivenza

Problema assai diffuso e in costante aumento vista la scelta sempre maggiore per tale tipo di unione a dispetto del più tradizionale matrimonio, è la regolamentazione delle convivenze "more uxorio" (ma anche di altro genere).


Al di là delle varie proposte di legge mai arrivate, fino ad oggi, ad alcuna effettiva realizzazione, tali unioni possono trovare una precisa e tutelata regolamentazione attraverso gli strumenti soliti del diritto e cioè i contratti.


Con la stipula di un "contratto di convivenza", pienamente valido ed avente efficacia di legge tra le parti, infatti, le stesse possono regolamentare il loro rapporto, soprattutto per quel che concerne gli aspetti patrimoniali e ottenere tutela qualora uno dei "contraenti" non ne rispetti le pattuizioni.


Con il contratto di convivenza le parti non solo fissano regole per la loro vita in comune (partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie, obblighi di assistenza, di mantenimento) ma possono anche disciplinare il periodo successivo, se e quando l'unione sarà terminata, stabilendo delle prestazioni, per un periodo di tempo più o meno determinato, a carico di uno e a favore dell'altro (proprio come avviene in sede di separazione e divorzio, quando a carico del coniuge economicamente più forte vi è l'obbligo di "aiutare" quello più debole) in virtù di quel vincolo di solidarietà che sta alla base di ogni rapporto affettivo.