<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422</id><updated>2012-02-16T17:08:55.627-08:00</updated><category term='legittimazione figlio naturale'/><category term='fecondazione assistita'/><category term='assegnazione e revoca casa coniugale'/><category term='assegnazione casa familiare'/><category term='genitori'/><category term='separazione'/><category term='competenza'/><category term='art. 280 c.c.'/><category term='affidamento monogenitoriale'/><category term='giurisdizione'/><category term='genitori divorziati'/><category term='fondo patrimoniale'/><category term='affido condiviso'/><category term='avvocato'/><category term='esercizio potestà figli naturali'/><category term='art. 230 bis c..c.'/><category term='potestà genitoriale'/><category term='separazione e divorzio di cittadini stranieri in Italia'/><category term='art. 167-171 c.c.'/><category term='addebito'/><category term='affidamento condiviso'/><category term='indennità di fine rapporto'/><category term='Studio Legale CampariCaracciolo'/><category term='azione di regresso'/><category term='art. 12 bis L.898/70'/><category term='L. 54/2006'/><category term='Legge 40/2004'/><category term='omologa'/><category term='divorzio'/><category term='L. n° 54/2006'/><category term='figli naturali'/><category term='affidamento figli'/><category term='art. 317 bis c.c.'/><category term='potestà parentale'/><category term='convivenza more uxorio'/><category term='legittimità costituzionale art. 4'/><category term='avvocato matrimonialista milano'/><category term='separazione personale'/><category term='affidamento condiviso figli'/><category term='reg. CEE n° 2201/2003'/><category term='diritto di famiglia'/><category term='maternità surrogata'/><category term='alimenti'/><category term='cessazione effetti civili del matrimonio'/><category term='Art. 155 c.c.'/><category term='pensione di reversibilità'/><category term='diritti degli omosessuali'/><category term='Sentenza Corte Cass. 308/2008'/><category term='convivenza gay'/><category term='avvocato caracciolo'/><category term='blog'/><category term='contratto di convivenza'/><category term='tutela'/><category term='utero in affitto'/><category term='coniugi stranieri'/><category term='art. 155-bis c.c.'/><category term='art. 316 c.c.'/><category term='separazione giudiziale'/><category term='separazione genitori'/><category term='comunione legale'/><category term='azienda coniugale'/><category term='mantenimento figli naturali'/><category term='mantenimento figli'/><category term='impresa familiare'/><category term='Sentenza Corte Cass. 82/2010'/><category term='figli minori'/><category term='L. 218/1995'/><category term='mantenimento'/><category term='comma 2'/><category term='riconoscimento figlio naturale'/><category term='art. 1299 c.c.'/><category term='genitori separati'/><category term='legittimità costituzionale art. 155-quater c.c.'/><category term='scioglimento matrimonio'/><category term='fecondazione artificiale eterologa'/><category term='coniugi'/><title type='text'>SEPARAZIONE E DIVORZIO</title><subtitle type='html'>Questo spazio nasce per dare la possibilità, a chi lo desideri, di esprimere i propri pensieri, i propri dubbi, di raccontare la propria esperienza in materia di conflitti familiari. E' aperto a tutti, a chi sta affrontando il difficile periodo di una separazione, a chi lo ha già affrontato e anche a chi, pur non essendone direttamente coinvolto, è solo interessato ad una materia così importante e sempre attuale.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>18</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-7623471423845456000</id><published>2012-02-02T06:57:00.000-08:00</published><updated>2012-02-02T07:18:20.801-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mantenimento figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 1299 c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='azione di regresso'/><title type='text'>Azione di regresso verso il genitore inadempiente</title><content type='html'>L'obbligo di mantenere i figli (legittimi o naturali) sussiste in capo ad entrambi i genitori e decorre dal momento della nascita del figlio.&lt;br /&gt;I genitori devono adempiervi &lt;em&gt;in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo&lt;/em&gt; (art. 148 c.c.).&lt;br /&gt;Qualora al mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto da quest'ultimo non pagato, in analogia con l'art. 1299 c.c. (&lt;em&gt;regresso tra condebitori&lt;/em&gt;).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-7623471423845456000?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/7623471423845456000/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2012/02/azione-di-regresso-verso-il-genitore.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7623471423845456000'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7623471423845456000'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2012/02/azione-di-regresso-verso-il-genitore.html' title='Azione di regresso verso il genitore inadempiente'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-120502978164459788</id><published>2012-02-02T02:09:00.000-08:00</published><updated>2012-02-02T02:58:34.148-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='convivenza gay'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='contratto di convivenza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='convivenza more uxorio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tutela'/><title type='text'>Contratti di convivenza</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Problema assai diffuso e in costante aumento vista la scelta sempre maggiore per tale tipo di unione a dispetto del più tradizionale matrimonio, è la regolamentazione delle convivenze "&lt;em&gt;more uxorio&lt;/em&gt;" (ma anche di altro genere).&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Al di là delle varie proposte di legge mai arrivate, fino ad oggi, ad alcuna effettiva realizzazione, tali unioni possono trovare una precisa e tutelata regolamentazione attraverso gli strumenti soliti del diritto e cioè i contratti.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con la stipula di un "contratto di convivenza", pienamente valido ed avente efficacia di legge tra le parti, infatti, le stesse possono regolamentare il loro rapporto, soprattutto per quel che concerne gli aspetti patrimoniali e ottenere tutela qualora uno dei "contraenti" non ne rispetti le pattuizioni. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con il contratto di convivenza le parti non solo fissano regole per la loro vita in comune (partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie, obblighi di assistenza, di mantenimento) ma possono anche disciplinare il periodo successivo, se e quando l'unione sarà terminata, stabilendo delle prestazioni, per un periodo di tempo più o meno determinato, a carico di uno e a favore dell'altro (proprio come avviene in sede di separazione e divorzio, quando a carico del coniuge economicamente più forte vi è l'obbligo di "aiutare" quello più debole) in virtù di quel vincolo di solidarietà che sta alla base di ogni rapporto affettivo.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-120502978164459788?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/120502978164459788/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2012/02/problema-assai-diffuso-e-in-costante.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/120502978164459788'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/120502978164459788'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2012/02/problema-assai-diffuso-e-in-costante.html' title='Contratti di convivenza'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-3467613148518646422</id><published>2010-12-03T09:24:00.000-08:00</published><updated>2010-12-03T09:30:06.800-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='legittimazione figlio naturale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Studio Legale CampariCaracciolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 280 c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>La Legittimazione del figlio naturale</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Art. 280 c.c. &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Legittimazione&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-3467613148518646422?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/3467613148518646422/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/la-legittimazione-del-figlio-naturale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/3467613148518646422'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/3467613148518646422'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/la-legittimazione-del-figlio-naturale.html' title='La Legittimazione del figlio naturale'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-1845347813364440414</id><published>2010-12-02T09:43:00.000-08:00</published><updated>2010-12-02T10:00:09.746-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='figli naturali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='potestà parentale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 317 bis c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='esercizio potestà figli naturali'/><title type='text'>Esercizio della potesta riguardo ai figli naturali</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La potestà genitoriale sui figli naturali, cioè sui figli nati al di fuori del matrimonio, è disciplinata dall'art. 317 bis c.c. che stabilisce: &lt;em&gt;"Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà &lt;strong&gt;spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.....Se i genitori non convivono&lt;/strong&gt; l'esercizio della &lt;strong&gt;potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive &lt;/strong&gt;ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore&lt;strong&gt;. Il genitore che non esercita la potesta ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore&lt;/strong&gt;"&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-1845347813364440414?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/1845347813364440414/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/esercizio-della-potesta-riguardo-ai.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/1845347813364440414'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/1845347813364440414'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/esercizio-della-potesta-riguardo-ai.html' title='Esercizio della potesta riguardo ai figli naturali'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-6094338400549922391</id><published>2010-12-02T09:26:00.000-08:00</published><updated>2010-12-02T10:14:01.123-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='genitori divorziati'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 316 c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='genitori separati'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='potestà parentale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='riconoscimento figlio naturale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='potestà genitoriale'/><title type='text'>Potestà genitoriale</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;L'art. 316 del Codice Civile disciplina la potestà genitoriale, consistente nel potere-dovere dei genitori di curare gli interessi personali e patrimoniali dei figli minorenni non emancipati.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;l'Art. 316 cosi recita&lt;em&gt;: "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione. La potestà &lt;strong&gt;è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori&lt;/strong&gt;. &lt;strong&gt;In caso di contrasto, su questioni di particolare importanza,&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;ciascuno dei genitori può ricorrere&lt;/strong&gt; senza formalità &lt;strong&gt;al giudice&lt;/strong&gt; indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili&lt;/strong&gt;. Il Giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio".&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-6094338400549922391?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/6094338400549922391/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/potesta-genitoriale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/6094338400549922391'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/6094338400549922391'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/12/potesta-genitoriale.html' title='Potestà genitoriale'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-2309486928642623732</id><published>2010-07-02T01:56:00.000-07:00</published><updated>2010-07-02T02:10:22.877-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='fecondazione assistita'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='utero in affitto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='maternità surrogata'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Legge 40/2004'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritto di famiglia'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='diritti degli omosessuali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='fecondazione artificiale eterologa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>Legge 40/2004</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;Legge 19 febbraio 2004, n. 40&lt;br /&gt;"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"&lt;br /&gt;pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 &lt;br /&gt;CAPO IPRINCÌPI GENERALI&lt;br /&gt;ART. 1&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Finalità)&lt;br /&gt;1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.&lt;br /&gt;2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.&lt;br /&gt;ART. 2&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Interventi contro la sterilità e la infertilità)&lt;br /&gt;1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.&lt;br /&gt;2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.&lt;br /&gt;3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;br /&gt;ART. 3&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)&lt;br /&gt;1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:&lt;br /&gt;"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;&lt;br /&gt;d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".&lt;br /&gt;2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.&lt;br /&gt;CAPO IIACCESSO ALLE TECNICHE&lt;br /&gt;ART. 4&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Accesso alle tecniche)&lt;br /&gt;1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:&lt;br /&gt;a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;&lt;br /&gt;b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.&lt;br /&gt;3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.&lt;br /&gt;ART. 5&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Requisiti soggettivi)&lt;br /&gt;1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.&lt;br /&gt;ART. 6&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Consenso informato)&lt;br /&gt;1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.&lt;br /&gt;2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.&lt;br /&gt;3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.&lt;br /&gt;4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.&lt;br /&gt;5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.&lt;br /&gt;ART. 7&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Linee guida)&lt;br /&gt;1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.&lt;br /&gt;2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.&lt;br /&gt;3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.&lt;br /&gt;CAPO IIIDISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO&lt;br /&gt;ART. 8&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Stato giuridico del nato)&lt;br /&gt;1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.&lt;br /&gt;ART. 9&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)&lt;br /&gt;1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.&lt;br /&gt;2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.&lt;br /&gt;3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.&lt;br /&gt;CAPO IVREGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA&lt;br /&gt;ART. 10&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Strutture autorizzate)&lt;br /&gt;1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.&lt;br /&gt;2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:&lt;br /&gt;a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;&lt;br /&gt;b) le caratteristiche del personale delle strutture;&lt;br /&gt;c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;&lt;br /&gt;d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.&lt;br /&gt;ART. 11&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Registro)&lt;br /&gt;1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.&lt;br /&gt;2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.&lt;br /&gt;3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.&lt;br /&gt;4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.&lt;br /&gt;5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.&lt;br /&gt;6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;br /&gt;CAPO VDIVIETI E SANZIONI&lt;br /&gt;ART. 12&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Divieti generali e sanzioni)&lt;br /&gt;1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.&lt;br /&gt;2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.&lt;br /&gt;3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.&lt;br /&gt;4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.&lt;br /&gt;5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.&lt;br /&gt;6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.&lt;br /&gt;7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.&lt;br /&gt;8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.&lt;br /&gt;9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.&lt;br /&gt;10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.&lt;br /&gt;CAPO VIMISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE&lt;br /&gt;ART. 13&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Sperimentazione sugli embrioni umani)&lt;br /&gt;1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.&lt;br /&gt;2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.&lt;br /&gt;3. Sono, comunque, vietati:&lt;br /&gt;a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;&lt;br /&gt;b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;&lt;br /&gt;c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;&lt;br /&gt;d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.&lt;br /&gt;4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.&lt;br /&gt;5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.&lt;br /&gt;ART. 14&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)&lt;br /&gt;1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.&lt;br /&gt;2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.&lt;br /&gt;3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.&lt;br /&gt;4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.&lt;br /&gt;5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.&lt;br /&gt;6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.&lt;br /&gt;7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.&lt;br /&gt;8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.&lt;br /&gt;9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.&lt;br /&gt;CAPO VIIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE&lt;br /&gt;ART. 15&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Relazione al Parlamento)&lt;br /&gt;1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.&lt;br /&gt;2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.&lt;br /&gt;ART. 16&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Obiezione di coscienza)&lt;br /&gt;1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.&lt;br /&gt;2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.&lt;br /&gt;3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.&lt;br /&gt;ART. 17&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Disposizioni transitorie)&lt;br /&gt;1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.&lt;br /&gt;2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.&lt;br /&gt;3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.&lt;br /&gt;ART. 18&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)&lt;br /&gt;1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.&lt;br /&gt;2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.&lt;br /&gt;3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-2309486928642623732?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/2309486928642623732/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/07/legge-402004.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/2309486928642623732'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/2309486928642623732'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/07/legge-402004.html' title='Legge 40/2004'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-7942282464767542246</id><published>2010-04-21T03:14:00.000-07:00</published><updated>2010-04-21T09:58:43.876-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='divorzio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='indennità di fine rapporto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato caracciolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 12 bis L.898/70'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;ART 12-bis L. 898/70&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"&lt;em&gt;Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha&lt;/em&gt; diritto, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5&lt;/em&gt;,&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Tale percentuale è pari al &lt;strong&gt;quaranta per cento&lt;/strong&gt; dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio&lt;/em&gt;"&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Anche per quanto concerne l'indennità di fine rapporto, così come per la pensione di reversibilità, la norma prevede il concorso di determinati, indefettibili &lt;strong&gt;presupposti&lt;/strong&gt;: &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;a) che sia stato pronunciato il divorzio&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;b) che l'ex coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;c) che lo stesso sia titolare dell'assegno divorzile&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In merito alle modalità di calcolo dell'indennità, due sono gli orientamenti prevalenti:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1) secondo alcuni, l'ammontare dell'indennita complessivamente percepita dovrà essere diviso per gli anni di lavoro e l'importo così ottenuto moltiplicato per gli anni di matrimonio; sul risultato si calcolerà il 40% che spetterà al coniuge divorziato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2) secondo altri dovrebbero utilizzarsi i criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto come previsti dall'art. 2120 c.c.: ossia dovranno essere addizionate le quote di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il tempo del matrimonio, periodicamente rivalutate, e su questo importo dovrò calcolarsi la percentuale del 40% di spettanza del coniuge divorziato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per quanto concerne, infine, il soggetto obbligato alla corresponsione, secondo una tesi più restrittiva, questi è solo l'ex coniuge con la conseguenza che il coniuge divorziato potrà vantare il proprio credito solo nei suoi confronti;  secondo altra tesi, soggetto obbligato è anche il datore di lavoro dell'ex coniuge, con la conseguenza che l'avente diritto potrà pretendere il pagamento della percentuale di indennità spettantegli direttamente dal datore di lavoro del proprio ex coniuge.   &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-7942282464767542246?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/7942282464767542246/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/04/lindennita-di-fine-rapporto.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7942282464767542246'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7942282464767542246'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/04/lindennita-di-fine-rapporto.html' title='L&apos;INDENNITA&apos; DI FINE RAPPORTO'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-2167786459640986441</id><published>2010-04-21T02:05:00.000-07:00</published><updated>2010-04-21T10:10:55.211-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='divorzio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato caracciolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pensione di reversibilità'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Il secondo comma dell'art. 9 della L. n. 898/70 disciplina la materia della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato a seguito della morte dell'ex coniuge distinguendo tra il caso in cui non vi sia un coniuge superstite e il caso in cui questi sia presente (quando cioè l'ex coniuge dopo il divorzio sia passato a nuove nozze).&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella prima ipotesi, cioè in assenza di un coniuge superstite, "&lt;em&gt;il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, &lt;strong&gt;se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5&lt;/strong&gt;, alla pensione di reversibilità, &lt;strong&gt;sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;".&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;La norma attribuisce, quindi, all'ex coniuge il diritto all'&lt;strong&gt;intera pensione di reversibilità &lt;/strong&gt;purchè in presenza dei seguenti requisiti: &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;a) stato libero dell'ex coniuge divorziato&lt;br /&gt;b) titolarità dell'assegno postmatrimoniale&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;c) anteriorità, rispetto alla sentenza divorzile, del rapporto (lavorativo) da cui trae origine il trattamento pensionistico&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Qualora, invece, vi sia un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità "&lt;em&gt;una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, &lt;strong&gt;tenendo conto della durata del rapporto&lt;/strong&gt;, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5&lt;/em&gt;.&lt;em&gt;"&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si ha quindi una situazione di concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite che il comma 3 dell'art 9 disciplina attribuendo al Tribunale il potere di determinare le rispettive quote di pensione, tenendo conto, &lt;em&gt;in primis,&lt;/em&gt; della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-2167786459640986441?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/2167786459640986441/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/04/la-pensione-di-reversibilita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/2167786459640986441'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/2167786459640986441'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/04/la-pensione-di-reversibilita.html' title='LA PENSIONE DI REVERSIBILITA&apos;'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-7922908048832832140</id><published>2010-03-17T04:00:00.000-07:00</published><updated>2010-03-17T10:19:41.893-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='scioglimento matrimonio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 167-171 c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato caracciolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assegnazione e revoca casa coniugale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='fondo patrimoniale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='comunione legale'/><title type='text'>IL FONDO PATRIMONIALE</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Il fondo patrimoniale è quel complesso di beni specifici determinati, immobili, mobili registrati o titoli di credito (con &lt;strong&gt;esclusione &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;dei beni mobili e le somme di denaro&lt;/strong&gt; il cui regime circolatorio ne rende difficile l'assoggettamento ad un vincolo di scopo) destinati a far fronte ai bisogni della famiglia; i coniugi, pertanto, non possono disporne o goderne in modo contrastante agli interessi della famiglia. Anche i frutti dei beni devono essere impiegati per le necessità della famiglia. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Il fondo si costituisce&lt;/strong&gt; ad opera di uno o entrambi i coniugi o di un terzo, per atto pubblico o, nel caso del terzo, anche per testamento. Nel caso di costituzione per atto tra vivi da parte del terzo, è necessaria, per il suo perfezionamento, l'accettazione dei coniugi che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore. Si ritiene che l'accettazione sia necessaria (da parte dell'altro coniuge) anche nel caso di costituzione operata da uno solo dei coniugi.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La proprietà dei beni del fondo, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi che ne saranno titolari &lt;em&gt;pro indiviso. &lt;/em&gt;Ai sensi dell'art. 168 c.c.&lt;strong&gt; l'amministrazione dei beni del fondo&lt;/strong&gt; è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (art. 180 ss. c.c.).&lt;strong&gt; L'Amministrazione ordinaria&lt;/strong&gt; spetta disgiuntamente a ciascun coniuge, quella &lt;strong&gt;straordinaria &lt;/strong&gt;(alienazione dei beni del fondo, costituzione di pegno, iscrizione di ipoteca), invece, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. Solo nel caso di contrasto insanabile o di lontananza o impedimento dell'altro coniuge, è possibile ricorrere al Giudice per ottenere specifica autorizzazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A norma dell'art. 171 c.c. si verifica la &lt;strong&gt;cessazione del fondo &lt;/strong&gt;a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono &lt;strong&gt;figli minori&lt;/strong&gt; il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio; in tal caso il Giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si ritiene, infine, che il fondo possa cessare anche a seguito di volontà contraria di chi la costituito, purché anche la revoca venga fatta nella forma dell'atto pubblico. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-7922908048832832140?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/7922908048832832140/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/il-fondo-patrimoniale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7922908048832832140'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7922908048832832140'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/il-fondo-patrimoniale.html' title='IL FONDO PATRIMONIALE'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-3778163137256298483</id><published>2010-03-17T03:31:00.000-07:00</published><updated>2010-03-17T03:57:02.762-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='competenza'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento condiviso figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='comma 2'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione genitori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='legittimità costituzionale art. 4'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenza Corte Cass. 82/2010'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mantenimento figli naturali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='L. n° 54/2006'/><title type='text'>SENTENZA N° 82/2010 (Competenza per controversie attinenti al mantenimento dei figli minori naturali riconosciuti)</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La Corte ha ritenuto infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 2007), divenuta oramai diritto vivente, secondo cui &lt;strong&gt;le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario&lt;/strong&gt;. La Corte - che ha dichiarato contestualmente inammissibile per totale difetto di motivazione la stessa questione prospettata in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost. - ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza in ordine alla più ampia discrezionalità del legislatore nella regolazione generale degli istituti processuali, in particolare rispetto alla ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, salvo la manifesta irragionevolezza, ritenendo quest’ultima non sussistente nella specie.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Testo Completo&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 5 marzo 2010 (Presidente U. De Siervo, Relatore A. Finocchiaro)&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra N. M. B. e F. P., con ordinanza del 21 gennaio 2009, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Ritenuto in fatto&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1. – Il Tribunale ordinario di Roma – nel corso di un procedimento promosso da N.M.B. nei confronti di F.P. per ottenerne la condanna alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore nata da una relazione con lo stesso F.P. – con ordinanza del 21 gennaio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) nella parte in cui «non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni». Il rimettente – premesso di condividere la tesi sostenuta in dottrina e dai giudici di merito, secondo cui, a seguito della modifica introdotta, il tribunale ordinario sarebbe competente a conoscere delle controversie relative sia all’affidamento dei figli minori di genitori non coniugati, sia alla determinazione dell’assegno di mantenimento per gli stessi – rileva che la Corte di cassazione, nell’affrontare il problema, ha affermato che rimane immutata la necessità di rivolgersi a due organismi differenti a seconda che si tratti di modalità di affidamento del minore o di assegno, mentre sussiste la competenza del giudice minorile, con riguardo ad entrambe le questioni, qualora le stesse siano proposte contestualmente (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi). Tale ultima interpretazione, costituente diritto vivente, appare al giudice a quo in contrasto con le regole di razionalità ed uguaglianza tra figli minori legittimi e figli naturali, che ricevono differenti tutele da parte di diversi organismi, e tra gli stessi figli naturali, trattati differentemente a seconda che le domande di affidamento e di assegno di mantenimento siano o no contestuali; con quelle relative alla ragionevole durata del processo sotto il profilo della concentrazione delle tutele; con il principio della immutabilità del giudice naturale, essendo consentita al ricorrente la scelta di iniziare il procedimento davanti all’uno o all’altro degli organismi ritenuti competenti. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione. Secondo la difesa erariale, il giudice rimettente ha prospettato una possibilità esegetica della norma ritenuta costituzionalmente orientata, sicché non vi sarebbe spazio per una questione di legittimità costituzionale della medesima norma. Nel merito, non sussisterebbe violazione dell’art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza della previsione. La censura relativa alla violazione del principio di ragionevole durata del processo sarebbe, poi, formulata in modo perplesso, non essendo esplicitate dal rimettente le ragioni del lamentato vulnus. Non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione dell’art. 25 Cost. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Considerato in diritto&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1. – Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati – la quale invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio – per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nonché tra gli stessi figli naturali; con l’art. 25 Cost. per la violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; con l’art. 111 Cost. per la violazione del principio di ragionevole durata del processo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1.1. – L’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 estende l’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, dettate con riguardo alla separazione personale dei coniugi, ad ogni ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. In giurisprudenza – mentre è pacifico che, in tema di separazione e divorzio, la competenza a conoscere delle controversie relative all’affidamento e al mantenimento della prole appartiene al giudice ordinario – è sorto il problema della individuazione del giudice competente a conoscere delle medesime controversie ove esse riguardino la prole naturale, in presenza dell’art. 317-bis cod. civ., concernente i provvedimenti in tema di esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti, ricompresi espressamente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni. Tale contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi), con giurisprudenza divenuta ormai diritto vivente, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario. La richiamata giurisprudenza è contestata dal giudice rimettente, che la ritiene «in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e naturali (che possono avere differenti tutele da parte di organismi differenti) e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande siano contestuali o meno)». Il giudice a quo sostiene che la contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del codice civile, dovrebbe imporsi in ragione non della domanda eventualmente proposta in modo contestuale a quella relativa alla potestà, ma dell’inevitabile considerazione complessiva degli istituti, i quali risulterebbero inscindibilmente legati e interdipendenti a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di riforma. Ne dovrebbe conseguire la sussistenza della competenza del tribunale per i minorenni con riferimento ad ogni richiesta di attribuzione, di adeguamento, di ripartizione degli oneri ordinari o straordinari, ivi compresa l’eventuale assegnazione della casa “familiare”, a prescindere dalla occasionale circostanza che le relative azioni siano contestualmente o singolarmente proposte. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2. – &lt;strong&gt;La questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata&lt;/strong&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2.1. – Questa Corte, nell’affrontare analoga questione sulla base della precedente normativa, ha affermato che «il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli» (sentenza n. 451 del 1997). Nel caso di specie non sono manifestamente irragionevoli l’attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell’ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all’esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento, e l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l’attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è sufficiente a ritenere la irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell’esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell’affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo. Infatti, la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull’affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3. – &lt;strong&gt;La questione sollevata in riferimento agli articoli 25 e 111 Cost. è manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione&lt;/strong&gt;. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;per questi motivi &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/strong&gt; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe; dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, della citata legge n. 54 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-3778163137256298483?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/3778163137256298483/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/sentenza-n-822010-competenza-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/3778163137256298483'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/3778163137256298483'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/sentenza-n-822010-competenza-per.html' title='SENTENZA N° 82/2010 (Competenza per controversie attinenti al mantenimento dei figli minori naturali riconosciuti)'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-983711914990022600</id><published>2010-03-08T03:41:00.000-08:00</published><updated>2010-03-08T08:54:55.189-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato caracciolo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assegnazione e revoca casa coniugale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Sentenza Corte Cass. 308/2008'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='legittimità costituzionale art. 155-quater c.c.'/><title type='text'>SENTENZA 308/2008 (Legittimità costituzionale art. 155-quater, primo comma, cod.civ.)</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Secondo la Corte, l’art. 155-quater, primo comma, c.c., (introdotto dall’art. 1, c. 2, della l. n. 54 del 2006, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge), non viola gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., se interpretato nel senso che &lt;strong&gt;l’assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi dell’instaurazione di una convivenza di fatto o di un nuovo matrimonio&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore&lt;/strong&gt;. Nel pronunciare l’infondatezza della questione di costituzionalità, nei sensi di cui in motivazione, la Corte ha affermato che l’articolo suddetto, ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso della automaticità della cessazione dell’assegnazione, non sarebbe coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l’istituto è sorto. Ha precisato che dal contesto normativo e giurisprudenziale emerge che anche la cessazione dell’assegnazione della casa familiare è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole. Tale lettura, aggiunge la Corte, non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell’ordinamento e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Testo Completo&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 30 luglio 2008 (Presidente F. Bile - Relatore A. Finocchiaro)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), e dell'art. 4 della stessa legge promossi con ordinanze del 22 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Bologna, dell'11 gennaio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2007 dal Tribunale di Ragusa e del 9 giugno 2007 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 569, 573, 787 e 818 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2008.&lt;br /&gt;udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ritenuto in fatto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. – La Corte d'appello di Bologna – nel corso del giudizio originato dal gravame proposto da A.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Bologna, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e C. C., aveva affidato il figlio minore alla madre, assegnandole la casa familiare, ed aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio, avendo rilevato che era emerso, già nel giudizio di primo grado, che l'appellata aveva intrapreso una convivenza, avente carattere di stabilità, con il suo nuovo partner – con ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 (reg. ord. n. 569 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di automatismo, dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell'assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell'interesse del minore. Il Collegio rimettente richiama, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, che, osserva, ha costantemente sottolineato come la predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, realizzabile mediante l'assegnazione della casa, sia funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei figli (sentenze n. 454 del 1989, n. 166 del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del 2005). La norma censurata non sarebbe, dunque, coerente col rilievo sistematico centrale che, nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 della Costituzione, assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.&lt;br /&gt;2. – Il Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), vertente tra S.A. e V.C., ed avente ad oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relative al regime di affidamento dei figli, alla entità della contribuzione e alla assegnazione della casa familiare, rilevato che la convenuta aveva contratto nuovo matrimonio e risiedeva col coniuge ed i figli da lui avuti nella casa familiare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 gennaio 2007 (reg. ord. n. 573 del 2007), questione di legittimità costituzionale del predetto art. 155-quater, primo comma, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o “domiciliatario” di prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione. Rileva il giudice a quo che, nel vigore della normativa antecedente la riforma, la assegnazione della casa familiare era direttamente ancorata alla valutazione dei bisogni dei figli minori di cui si mirava, col provvedimento in questione, a salvaguardare una esigenza di stabilità compromessa dalla crisi familiare intercorsa tra i genitori. Anche la valutazione introdotta all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» («in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole») in ordine alla situazione economica del coniuge più debole è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come necessariamente ricollegata alla presenza di figli della coppia, i cui bisogni dovevano ritenersi prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà del genitore proprietario della abitazione (in comunione legale o in proprietà esclusiva). Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata, rileva il Collegio rimettente, all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Tale finalità, si osserva nella ordinanza di rimessione, permane nella disciplina dell'art. 155-quater, primo comma, cod. civ., il quale dispone che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l'eventuale titolo di proprietà». L'interesse che si persegue è quindi l'interesse del figlio al mantenimento dell'originario habitat familiare: interesse che cede, tuttavia, nella previsione legislativa, al diritto di proprietà, qualora il genitore assegnatario conviva more uxorio o celebri nuove nozze. Tale disposto crea quindi, secondo il giudice a quo, una irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati, a seconda che il rispettivo genitore collocatario intraprenda o meno una stabile convivenza con un nuovo partner: il figlio di genitore separato o divorziato ha sempre il medesimo interesse al mantenimento della propria abitazione familiare, a prescindere dalle vicende successive e dalle scelte di vita del genitore col quale convive. D'altra parte, la limitazione al diritto di proprietà dell'altro genitore è pienamente attuata anche nel vigente assetto normativo, là dove è tutt'ora prevista la assegnazione della casa familiare al genitore domiciliatario (non convivente o non nuovamente coniugato) in attuazione della funzione sociale della proprietà privata (sancita dall'art. 42, secondo comma, Cost.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, appare al Collegio rimettente irragionevole privilegiare il diritto di proprietà del genitore non domiciliatario di prole solo nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza del genitore domiciliatario (senza tenere conto della portata pratica di tale disposizione, che imporrà subprocedimenti all'interno dei procedimenti di separazione o divorzio, che si vogliono rapidi per intuibili esigenze di certezza dei rapporti familiari), in ulteriore contrasto con l'art. 29 Cost. che riconosce la libertà di matrimonio, la quale potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare. Gli abusi, che sicuramente sono rinvenibili nella pratica, relativi al mantenimento della assegnazione là dove in concreto non ve ne sia la necessità per le più varie ragioni, potrebbero trovare adeguata soluzione – osserva il rimettente – nella previsione di un potere discrezionale del giudice della separazione o del divorzio, nel disporre la revoca della assegnazione, e non nella imposizione, attualmente disposta, di una automatica revoca conseguente alla oggettività di una convivenza.&lt;br /&gt;3. – Lo stesso Tribunale ordinario di Firenze, nel corso del procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio dei coniugi B.N. e A.I., con le conseguenti determinazioni inerenti l'affidamento della figlia minore E., il mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne A., non autonoma dal punto di vista economico, e l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra le parti, con ordinanza del 9 giugno 2007 (reg. ord. n. 818 del 2007), emessa nel corso di un procedimento in cui, con ordinanza presidenziale anteriore all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, era stato stabilito, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore E. (quindicenne) alla madre e l'assegnazione a questa della casa coniugale, nella sua veste di genitore affidatario di figlio minore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 155-quater, primo comma, cod. civ., in combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 54 del 2006, nella parte in cui prevede, nel caso di divorzio, che la convivenza more uxorio instaurata nella casa familiare dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il giudice a quo premette di non ritenere praticabile la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, a fronte della chiarezza ed inequivocità della formulazione letterale, che non sembra lasciare spazio a valutazioni del giudice in ordine all'interesse dei figli; e reputa, invece, sussistenti i presupposti per sollevare questione di costituzionalità della predetta norma sulla base di argomentazioni analoghe a quelle già riferite con riguardo alla precedente ordinanza di rimessione dello stesso Tribunale ordinario (con esclusione del richiamo all'art. 29 Cost.).&lt;br /&gt;4. – Il Tribunale ordinario di Ragusa, nel corso del procedimento di revisione ex art. 710 del codice di procedura civile, promosso da C.M. nei confronti della moglie separata per la revoca della assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima – questa, prevista dalle condizioni della separazione consensuale di essi coniugi già omologata – per effetto della sua convivenza more uxorio con altro uomo ai sensi dell'art. 155-quater cod. civ., ha sollevato, con ordinanza del 15 maggio 2007 (reg. ord. n. 787 del 2007), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo comma, della Costituzione, della citata norma, nella parte in cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, anche in caso di coabitazione di figli maggiorenni non economicamente autonomi, nel caso in cui il coniuge assegnatario «conviva more uxorio». Il giudice a quo, premesso – analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale ordinario di Firenze – che la questione non risulta superabile in via di interpretazione costituzionalmente orientata, perché una opzione ermeneutica che limiti l'ambito di operatività della previsione alla sola ipotesi di mancata convivenza di figli non autosufficienti sotto il profilo economico non sarebbe consentita né dal tenore testuale della norma né dallo spazio operativo assegnatole dal diritto vivente, sospetta che tale nuova previsione si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, perché la decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall'interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell'ambiente domestico; vale a dire da quel valore, di rango costituzionale (art. 30, primo comma, della Costituzione), che il giudice deve avere presente, secondo lo stesso dettato normativo, in via prioritaria per l'assegnazione della casa coniugale e che è stato determinante per la individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della prole stessa (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare. Inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma censurata introdurrebbe una vistosa disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere. Infine, la norma in questione recherebbe vulnus al diritto inviolabile di libera autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte all'alternativa di rinunciare all'esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Considerato in diritto&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. – La Corte d'appello di Bologna (reg. ord. n. 569 del 2007) e i Tribunali di Firenze (reg. ord. nn. 573 e 818 del 2007) e di Ragusa (reg. ord. n. 787 del 2007) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, per violazione: a) dell'art. 30 della Costituzione, per la incoerenza con il rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato su detta norma costituzionale, assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori (questione sollevata dalla Corte d'appello di Bologna); b) degli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati a seconda che il rispettivo genitore, con il quale convivono, intraprenda una stabile convivenza con un nuovo partner, ovvero contragga un nuovo matrimonio, o meno; c) del principio del riconoscimento della libertà di matrimonio, che potrebbe venire compressa da valutazioni relative alla perdita della abitazione familiare (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza dell'11 gennaio 2007, r.o. n. 573 del 2007, e dallo stesso Tribunale ordinario, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ordinanza del 9 giugno 2007, r.o. n. 818 del 2007); d) degli artt. 2, 3, e 30, primo comma, Cost., per la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decadenza dall'assegnazione della casa coniugale, prevista come una sorta di punizione del coniuge che prenda a convivere in essa more uxorio con altro partner o passi a nuove nozze, prescinde totalmente dall'interesse del figlio convivente con detto genitore a continuare ad usufruire dell'ambiente domestico, e, cioè, da quel valore di rango costituzionale (art. 30, primo comma, Cost.) che, secondo quanto esplicitato dallo stesso legislatore, il giudice deve avere presente in via prioritaria nell'assegnazione della casa coniugale, e che è stato determinante per la individuazione dell'ascendente affidatario, o collocatario, della prole (se di minore età) o con cui il figlio maggiorenne non autosufficiente abbia liberamente scelto di coabitare; e) per la introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento tra la prole convivente con un genitore assegnatario che non abbia contratto nuovo vincolo coniugale, né abbia instaurato rapporti di convivenza con altra persona, e quella di un genitore che abbia invece optato per una nuova unione (de facto o coniugale), finendo così per penalizzare, senza alcuna ragionevole giustificazione, soggetti del tutto estranei alle scelte di vita del genitore affidatario (o collocatario) o con cui hanno scelto di convivere; e, infine, f) per contrasto con il diritto inviolabile di libera autodeterminazione e con lo sviluppo della persona umana di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o intraprendere una stabile unione, essendo il coniuge assegnatario posto di fronte all'alternativa di rinunciare all'esercizio di tale fondamentale diritto oppure di perdere la casa coniugale e di arrecare indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa con ordinanza del 15 maggio 2007, r.o. n. 787 del 2007).&lt;br /&gt;2. – Poiché le varie ordinanze prospettano, sotto diversi aspetti, la incostituzionalità della medesima norma, va disposta la riunione dei giudizi perché gli stessi siano decisi con unica pronuncia.&lt;br /&gt;3. – La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.3.1. – In sede di scrutinio di costituzionalità, la dichiarazione di illegittimità di una norma è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali (ex plurimis: sentenze n. 379 del 2007 e n. 356 del 1996, ordinanza n. 87 del 2007). L'art. 155-quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con l'affermazione solenne secondo la quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica, nella nuova formulazione, stabilendo che «dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà». Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione dell'assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Il sospetto di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte riguarda le ultime due ipotesi di cessazione dell'assegnazione, quella della convivenza more uxorio dell'assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto dall'assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di revoca sono collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli altri due, sui quali si incentrano le censure dei giudici remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il giudice di valutare la rispondenza della revoca all'interesse della prole. L'esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento della prole. E tale principio è stato ribadito da questa Corte, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l'obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale - l'attribuzione dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei figli.è poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l'assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell'accertamento dell'interesse prioritario della prole. Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole. Ne deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto.La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.&lt;br /&gt;per questi motivi&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;dichiara &lt;strong&gt;non fondata&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;, nei sensi di cui in motivazione, &lt;strong&gt;la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile&lt;/strong&gt;, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-983711914990022600?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/983711914990022600/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/sentenza-3082008-legittimita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/983711914990022600'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/983711914990022600'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/sentenza-3082008-legittimita.html' title='SENTENZA 308/2008 (Legittimità costituzionale art. 155-quater, primo comma, cod.civ.)'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-8512225846746284425</id><published>2010-03-05T03:15:00.000-08:00</published><updated>2010-03-08T07:34:22.751-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 230 bis c..c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='impresa familiare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='azienda coniugale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>IMPRESA FAMILIARE</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Art 230 bis cod. civ. &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, &lt;strong&gt;il familiare&lt;/strong&gt; che presta &lt;strong&gt;in modo continuativo&lt;/strong&gt; la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare &lt;strong&gt;ha diritto al mantenimento&lt;/strong&gt; secondo la condizione patrimoniale della famiglia e &lt;strong&gt;partecipa agli utili&lt;/strong&gt; dell'impresa familiare &lt;strong&gt;ed ai beni acquistati con essi&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;nonché agli incrementi dell'azienda&lt;/strong&gt;, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere &lt;strong&gt;liquidato in danaro&lt;/strong&gt; alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal Giudice.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732 (Diritto di prelazione).&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-8512225846746284425?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/8512225846746284425/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/art.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/8512225846746284425'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/8512225846746284425'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/art.html' title='IMPRESA FAMILIARE'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-5476317064737824987</id><published>2010-03-01T08:29:00.000-08:00</published><updated>2010-03-08T02:52:20.885-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='divorzio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='assegnazione casa familiare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato matrimonialista milano'/><title type='text'>L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;L'&lt;strong&gt;art. 155 &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_0"&gt;quater&lt;/span&gt; c.c.&lt;/strong&gt; (come introdotto dall'art. 1, 2° comma, della L. 8/02/2006, n° 54) stabilisce che: &lt;em&gt;"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_1"&gt;prioritariamente&lt;/span&gt; conto dell'interesse dei figli. Dell'&lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_2"&gt;assegnazione&lt;/span&gt; il Giudice tiene conto nella &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_3"&gt;regolarizzazione&lt;/span&gt; dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'&lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_4"&gt;assegnatario&lt;/span&gt; non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_5"&gt;provvedimento&lt;/span&gt; di &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_6"&gt;assegnazione&lt;/span&gt; e quello di revoca sono &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_7"&gt;trascrivibili&lt;/span&gt; e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_8"&gt;interferisce&lt;/span&gt; con le modalità dell'affidamento, la &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_9"&gt;ridefizinione&lt;/span&gt; degli accordi o dei &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_10"&gt;provvedimenti&lt;/span&gt; adottati, ivi compresi quelli economici.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con tale articolo il Legislatore ha voluto fare riferimento, quale criterio &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_11"&gt;utilizzabile&lt;/span&gt; per l'&lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_12"&gt;assegnazione&lt;/span&gt; della casa familiare, all'&lt;strong&gt;esclusivo interesse dei figli (minori o maggiorenni se conviventi)&lt;/strong&gt;, modificando &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_13"&gt;radicalmente&lt;/span&gt; il precedente orientamento che era sempre a favore del coniuge affidatario dei figli minori.&lt;br /&gt;L'interesse di cui parla la norma è, "&lt;em&gt;l'interesse dei figli alla &lt;span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_14"&gt;conservazione&lt;/span&gt; dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare"&lt;/em&gt; (Cass. 2/02/2006, n° 2338). Si è voluto così evitare che i figli, già provati dalla separazione dei genitori, subiscano l'ulteriore trauma dello sradicamento dal proprio ambiente, permettendo loro di mantenere inalterate, per quanto possibili, le proprie abitudini, quali la permanenza nella "propria" casa, la frequentazione della "propria" scuola, la compagnia dei "propri" amici.&lt;br /&gt;L'assegnazione della casa, rileva, poi, nella regolarizzazione dei rapporti economici fra i coniugi-genitori, considerato l'eventule titolo di proprietà; infatti, nel caso di assegnazione al genitore non proprietario il Giudice dovrà tener conto e del vantaggio economico a questi derivante, e dello "svantaggio" del genitore-proprietario, il quale, dovendo farsi carico di soddisfare le proprie, nuove, esigenze abitative, subirà una notevole diminuzione di reddito. E ciò non potrà non essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-5476317064737824987?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/5476317064737824987/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/lassegnazione-della-casa-coniugale.html#comment-form' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/5476317064737824987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/5476317064737824987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/03/lassegnazione-della-casa-coniugale.html' title='L&apos;ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-7199970227380261140</id><published>2010-02-11T09:55:00.000-08:00</published><updated>2010-02-11T10:24:09.008-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='reg. CEE n° 2201/2003'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='giurisdizione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='L. 218/1995'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='coniugi stranieri'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione e divorzio di cittadini stranieri in Italia'/><title type='text'>Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Normativa di riferimento:&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Art. 31 L. 218/1995&lt;/strong&gt;: 1) la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2) La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Art. 32 L. 218/1995&lt;/strong&gt; : In materia di nullità e annullamento del matrimonio, di  separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando &lt;strong&gt;uno dei coniugi è cittadino italiano&lt;/strong&gt; o &lt;strong&gt;il matrimonio è stato celebrato in Italia&lt;/strong&gt;.  &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Art. 3 Reg. CEE n° 2201/2003&lt;/strong&gt;: &lt;strong&gt;Competenza &lt;/strong&gt;generale&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;1) Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:&lt;br /&gt;a) nel cui territorio si trova:&lt;br /&gt;— la residenza abituale dei coniugi, o&lt;br /&gt;— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi&lt;br /&gt;risiede ancora, o&lt;br /&gt;— la residenza abituale del convenuto, o&lt;br /&gt;— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di&lt;br /&gt;uno dei coniugi, o&lt;br /&gt;— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto&lt;br /&gt;almeno per un anno immediatamente prima della&lt;br /&gt;domanda, o&lt;br /&gt;— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto&lt;br /&gt;almeno per sei mesi immediatamente prima della&lt;br /&gt;domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,&lt;br /&gt;nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio&lt;br /&gt;«domicile»;&lt;br /&gt;b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno&lt;br /&gt;Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.&lt;br /&gt;2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile»&lt;br /&gt;cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici&lt;br /&gt;del Regno Unito e dell'Irlanda.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-7199970227380261140?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/7199970227380261140/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/giurisdizione-in-materia-di-nullita.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7199970227380261140'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/7199970227380261140'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/giurisdizione-in-materia-di-nullita.html' title='Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-19967201992152578</id><published>2010-02-08T09:08:00.000-08:00</published><updated>2010-02-08T10:13:21.703-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='figli minori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='art. 155-bis c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento monogenitoriale'/><title type='text'>AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Qualora l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il Giudice può disporne l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, purché di tale decisione ne dia adeguata motivazione nel relativo provvedimento.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E proprio perché, dopo le modifiche introdotte dalla L. 54/2006, l'affidamento esclusivo rappresenta, ormai, un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, il legislatore, oltre a pretendere che di tale decisione ne venga data esauriente motivazione, prevede che, nel caso di domanda manifestatamente infondata, il Giudice valuti il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare. Si vuole, in questo modo, scoraggiare comportamenti dettati, più che da un reale interesse di tutela del minore, da sentimenti di astio e ripicca nei confronti dell'altro genitore (ed ex coniuge), il cui reale ed unico intento è quello di screditarne il ruolo genitoriale.     &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;Art. 155-bis Cod. Civ.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga &lt;strong&gt;con provvedimento motivato&lt;/strong&gt; che l'affidamento all'altro sia &lt;strong&gt;contrario all'interesse del minore&lt;/strong&gt;. Ciascuno dei genitori può, &lt;strong&gt;in qualsiasi momento&lt;/strong&gt;, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155. &lt;strong&gt;Se la domanda risulta manifestatamente infondata&lt;/strong&gt;, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile (Responsabilità aggravata).&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-19967201992152578?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/19967201992152578/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/affidamento-monogenitoriale.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/19967201992152578'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/19967201992152578'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/affidamento-monogenitoriale.html' title='AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-4704830422317936894</id><published>2010-02-05T08:38:00.000-08:00</published><updated>2010-02-05T09:31:55.574-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='genitori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='potestà genitoriale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Art. 155 c.c.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='L. 54/2006'/><title type='text'>I FIGLI</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Art. 155 c.c.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;Provvedimenti riguardo ai figli&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:georgia;"&gt;Anche in caso di separazione personale dei genitori &lt;strong&gt;il figlio minore ha il diritto&lt;/strong&gt; di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, &lt;strong&gt;se non contrari all'interesse dei figli&lt;/strong&gt;, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori&lt;/strong&gt;. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Salvo accordi diversi liberamente sottoscrittti dalle parti, &lt;strong&gt;ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito&lt;/strong&gt;; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;1) le attuali esigenze del figlio;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;4) le risorse economiche di entrambi i genitori;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT&lt;/strong&gt; in difetto di altro parametro indicato dalle parti  o dal Giudice.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Ndr.: &lt;span style="font-size:85%;"&gt;L'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n° 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), stabilisce il &lt;strong&gt;principio della bigenitorialità nell'affidamento del minore&lt;/strong&gt; a seguito di separazione personale di coniugi, capovolgendo, così, il precedente orientamento dell'affidamento esclusivo.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;L'&lt;strong&gt;Affido condiviso&lt;/strong&gt;, prima un eccezione, costituisce ora la regola nel nostro ordinamento, &lt;strong&gt;riconoscendo in capo al minore un vero e proprio diritto&lt;/strong&gt; alla continuità dei rapporti con entrambi i genitori (nonché con i nonni e i parenti più stretti) oltre, naturalmente, al diritto di ricevere dagli stessi la necessaria assistenza, sia morale che materiale. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-4704830422317936894?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/4704830422317936894/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/i-figli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/4704830422317936894'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/4704830422317936894'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/i-figli.html' title='I FIGLI'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-5856091235185463747</id><published>2010-02-05T08:12:00.000-08:00</published><updated>2010-02-05T08:35:55.211-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cessazione effetti civili del matrimonio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione personale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='addebito'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione giudiziale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='omologa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='coniugi'/><title type='text'>SEPARAZIONE DEI CONIUGI</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:georgia;"&gt;Art. 150 c.c. Separazione personale&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:georgia;"&gt;Art. 151 c.c Separazione giudiziale&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi , fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-5856091235185463747?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/5856091235185463747/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/separazione-dei-coniugi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/5856091235185463747'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/5856091235185463747'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/02/separazione-dei-coniugi.html' title='SEPARAZIONE DEI CONIUGI'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1583279807080742422.post-6608453817761508628</id><published>2010-01-27T02:19:00.000-08:00</published><updated>2010-02-05T08:11:34.324-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='alimenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cessazione effetti civili del matrimonio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='divorzio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='blog'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='scioglimento matrimonio'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='avvocato'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='addebito'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='separazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento figli'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affidamento condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mantenimento'/><title type='text'>Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;1.&lt;/strong&gt; Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che &lt;strong&gt;la comunione spirituale e materiale&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita&lt;/strong&gt; per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una della cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3.&lt;/strong&gt; Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:&lt;br /&gt;1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:&lt;br /&gt;a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;&lt;br /&gt;b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 (&lt;em&gt;Incesto&lt;/em&gt;) del Codice penale e per uno dei delitti di cui all'art. 519 (&lt;em&gt;Violenza carnale&lt;/em&gt;), 521 (&lt;em&gt;Atti di libidine violenti&lt;/em&gt;), 523 (&lt;em&gt;Ratto a fine di libidine&lt;/em&gt;) e 524 (&lt;em&gt;Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio&lt;/em&gt;) del Codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;&lt;br /&gt;c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;&lt;br /&gt;d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 (&lt;em&gt;Lesione personale&lt;/em&gt;), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 (&lt;em&gt;se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso&lt;/em&gt;), e agli articoli 570 (&lt;em&gt;Violazione degli obblighi di assistenza familiare&lt;/em&gt;), 572 (&lt;em&gt;Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli&lt;/em&gt;) e 643 (&lt;em&gt;Circonvenzione di persone incapaci&lt;/em&gt;) del Codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.&lt;br /&gt;Nelle ipotesi previste alla lettera d) il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.&lt;br /&gt;Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;&lt;br /&gt;2)nei casi in cui:&lt;br /&gt;a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)del numero 1) del presente articolo, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;&lt;br /&gt;b) &lt;strong&gt;è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 Dicembre 1970&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, &lt;strong&gt;le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale&lt;/strong&gt;. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;&lt;br /&gt;c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n° 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;&lt;br /&gt;d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;&lt;br /&gt;e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;&lt;br /&gt;f) il matrimonio non è stato consumato;&lt;br /&gt;g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma di legge 14 Aprile 1982, n° 164.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;4.&lt;/strong&gt; (1) La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al &lt;strong&gt;Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio&lt;/strong&gt;. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.&lt;br /&gt;2) La domanda si propone con ricorso...... &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1583279807080742422-6608453817761508628?l=separazioneedivorzio.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/feeds/6608453817761508628/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/01/blog-post.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/6608453817761508628'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1583279807080742422/posts/default/6608453817761508628'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://separazioneedivorzio.blogspot.com/2010/01/blog-post.html' title='Legge 1° Dicembre 1970, n° 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio'/><author><name>Avv. Francesco Caracciolo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05865461858003245572</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='29' src='http://3.bp.blogspot.com/_qV95OLSDUaI/S3E_EI4Dm-I/AAAAAAAAAAM/osvAN4R2Ars/S220/Avv.+F.+Caracciolo.bmp'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
